Ordinanza n. 334/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale, dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 29 settembre 1992 dal Pretore di Livorno nel procedimento penale a
carico di Bardelli Alessio, iscritta al n. 786 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Livorno dubita che l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio
del pretore che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena
concordata per la ritenuta non concedibilità della sospensione
condizionale della pena, contrasti con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dato che porrebbe l'imputato in una condizione
deteriore rispetto a chi non si trovi nella stessa situazione e ne
menomerebbe il diritto di difesa: ad avviso del rimettente, infatti,
al riconoscimento dell'incompatibilità concorrono ragioni analoghe a
quelle poste a base delle sentenze nn. 124 e 186 del 1992, 496 del
1990 e 502 del 1991;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto
nel giudizio;
Considerato che con la sentenza n. 186 del 1992 - il cui
dispositivo è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso
anno - questa Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del
dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena
concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al
giudizio";
che la locuzione "giudice del dibattimento" è comprensiva di
qualunque giudice - compreso il pretore - chiamato a celebrare il
dibattimento;
che perciò la questione è manifestamente inammissibile in
quanto già decisa con la predetta sentenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo,
nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992 - sollevata
dal Pretore di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte