Ordinanza n. 334/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1999 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 680/1938
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo
comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),
promossi con due ordinanze emesse il 14 luglio 1995 dalla Corte dei
conti - sezione giurisdizionale per la Regione Campania di Napoli -
sui ricorsi proposti da De Simone Mario e da Scognamiglio Costantino
contro l'I.n.p.d.a.p., iscritte ai nn. 594 e 595 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la
Regione Campania di Napoli - con ordinanze del 14 luglio 1995 (r.o.
nn. 594 e 595 del 1997), ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 69, ultimo comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli enti locali), nella parte in cui dispone che, ai fini del
trattamento di quiescenza, gli impiegati iscritti alla cassa di
previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono
chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata
legale del corso, con decorrenza dalla data del conferimento della
laurea o del titolo equipollente, dubitando che tale ultimo disposto
sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto detta una
disciplina che sarebbe meno favorevole di quella prevista dall'art.
13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), a norma del quale, per i dipendenti civili e
militari dello Stato, la durata legale del corso universitario si
calcola con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico
d'iscrizione.
Considerato che le due ordinanze sollevano l'identica questione,
sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che, questa Corte, in relazione ad analoga questione sollevata
con riferimento all'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha
escluso che le norme di cui agli artt. 69, ultimo comma, del r.d.l.
3 marzo 1938, n. 680 e 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 pur
dettando una disciplina diversa in materia di calcolo del periodo di
studi universitario riscattabile ai fini del trattamento di
quiescenza, abbiano intenti ed effetti discriminatori, ovvero siano
irrazionali (sentenza n. 73 del 1979);
che, anche senza considerare che le norme in questione si
riferiscono a dipendenti pubblici i cui trattamenti di quiescenza
sono assoggettati a disciplina per molti aspetti diversa e, quindi,
non del tutto comparabile, deve ribadirsi l'indirizzo costantemente
affermato da questa Corte, secondo cui rientra nella discrezionalità
del legislatore - fermo per ogni intervento legislativo il limite
generale della ragionevolezza come svolgimento dell'art. 3 della
Costituzione (sentenze nn. 209 del 1975; 63 del 1998) - sottoporre
situazioni analoghe a trattamenti normativi diversi e non per questo
discriminatori;
che nella specie la differenza consiste, per i soli laureati dopo
un periodo di fuori corso, nel riferire il periodo di riscatto degli
anni di corso di università all'epoca iniziale (durata prevista
nell'ordinanza) ovvero all'ultimo periodo computando gli anni di
fuori corso (sempre nei limiti di durata previsti). Ciò può, in
ambedue le soluzioni, essere di vantaggio o di svantaggio a seconda
dei periodi di coincidenza con altre contribuzioni, ferma rimanendo,
tuttavia, la durata del beneficio del riscatto;
che il giudice a quo non propone ulteriori o nuovi argomenti
rispetto a quelli già esaminati con la citata sentenza n. 73 del
1979 o, comunque, tali da indurre ad un diverso scrutinio di
costituzionalità;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma,
del regio d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte
dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Campania di Napoli
- con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte