Ordinanza n. 335/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1339/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge
12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti
degli artigiani e loro famigliari), promosso con ordinanza emessa il
20 ottobre 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile
vertente tra Perino Lucia e l'I.N.P.S., iscritta al n. 55 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Perino Lucia;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente,
titolare della pensione di riversibilità a carico della Gestione
artigiani nonché della pensione ordinaria di vecchiaia aveva
richiesto l'integrazione al minimo del primo trattamento, il Pretore
di Torino, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1988, ha sollevato, in
relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962,
n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo
della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per gli
artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta
d'invalidità a carico del Fondo per coltivatori dipendenti;
Considerato che, anche a prescindere dalla contraddittoria
prospettazione della questione da parte del giudice a quo la norma
impugnata è stata dichiarata illegittima sotto ogni profilo residuo
con la sentenza n. 81 del 1989;
Che pertanto la questione stessa è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962,
n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e
loro familiari), già dichiarata costituzionalmente illegittima con
sentenza n. 81 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte