Ordinanza n. 335/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 16 novembre 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a
carico di Girone Vincenzo, iscritta al n. 47 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Genova dubita che l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio
del giudice componente il collegio che abbia respinto la richiesta di
applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità
della sospensione condizionale della pena, contrasti con gli artt. 3
e 24 della Costituzione, dato che il rigetto comporta una valutazione
di merito del processo e ciò menomerebbe il diritto di difesa
dell'imputato: ad avviso del rimettente, infatti, al riconoscimento
dell'incompatibilità concorrono ragioni analoghe a quelle poste a
base delle sentenze nn. 124, 186 e 399 del 1992;
che il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto
nel giudizio;
Considerato che con la sentenza n. 186/1992 - il cui dispositivo
è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno - questa
Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia
rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui
all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio";
che perciò la questione è manifestamente inammissibile in
quanto già decisa con la predetta sentenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo,
nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992 - sollevata
dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte