Ordinanza n. 336/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 412/1991
- art. 1legge 93/1988
usata come parametro
citata
- art. 3legge 495/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo
comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia
di finanza pubblica), di interpretazione autentica dell'art. 1,
secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25,
recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed
invalidi civili ultrasessantacinquenni), promosso con ordinanza
emessa il 1° dicembre 1992 dal Pretore di Verona nei procedimenti
civili riuniti vertenti tra Mecchi Felice ed altro e l'I.N.P.S. ed
altro, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con ordinanza del 1° dicembre 1992, il Pretore di
Verona, giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) secondo cui
l'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, deve essere
interpretato nel senso che "la salvaguardia degli effetti giuridici
derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati" durante il periodo
di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 resta delimitata
a quelli "adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni";
che il giudice a quo sospetta la violazione dell'art. 3 in
relazione all'art. 38 della Costituzione, in quanto la norma
impugnata sarebbe stata emanata in assenza delle condizioni che
legittimano il ricorso all'interpretazione autentica ed in quanto la
norma stessa determinerebbe una discriminazione collegata ad un
fattore irrazionale, quale quello della maggiore o minore celerità
della procedura amministrativa prevista per la liquidazione della
pensione sociale sostitutiva di cui all'art. 19 della legge n. 118
del 1971;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o
infondata;
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata
dalla sentenza di questa Corte n. 454/1992, e manifestamente
infondata dall'ordinanza n. 155/1993, in conformità alle precedenti
decisioni nn. 88/1992, 75/1991 e 286/1990;
che il Pretore di Verona non prospetta profili o argomenti nuovi
rispetto a quelli esaminati da tali pronunzie;
che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte