Ordinanza n. 336/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno
1998 dal Tribunale di sorveglianza di Venezia sull'istanza proposta
da Canducci Emanuele, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1998
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Canducci Emanuele nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore
Giuliano Vassalli;
Udito l'Avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, chiamato a
pronunciarsi sulla richiesta di differimento della esecuzione della
pena formulata, a norma dell'art. 147, primo comma, numero 1, cod.
pen., per avere il condannato presentato domanda di grazia, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, cod. pen.,
nella parte in cui prevede che il periodo di differimento
dell'esecuzione della pena non superiore a sei mesi decorre - anche
nei casi in cui l'esecuzione sia già iniziata - dal giorno in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile;
che dalla disposizione impugnata scaturirebbe, a parere del
giudice a quo, una "irragionevole disparità di trattamento tra il
detenuto che maturi il proposito di avanzare domanda di grazia prima
del decorso del semestre dal passaggio in giudicato (e che riesca ad
adire la magistratura di sorveglianza in tempo utile per ottenere il
differimento) ed il detenuto che (come è avvenuto nel caso di
specie) si risolve ad avanzare tale domanda solo successivamente";
che ad avviso del giudice rimettente non sussisterebbe, infatti,
alcuna ragione giustificatrice di una norma "che consente a colui che
è stato condannato e ristretto da meno di sei mesi dal passaggio in
giudicato del titolo di aspirare ad ottenere il differimento della
pena, e che impedisce l'accesso al medesimo beneficio - ceteris
paribus - a colui che si trovi parimenti in esecuzione penale ma
oltre il termine di sei mesi dal dì della irrevocabilità";
che nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale
peraltro si è limitata a sollecitare la declaratoria di
illegittimità costituzionale nei termini esposti dal giudice a quo,
ed ha spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
Considerato che l'istituto del differimento della esecuzione in
pendenza della domanda di grazia ha il suo fondamento nella giusta
preoccupazione del legislatore che, nelle more dell'istruttoria della
pratica di grazia, il condannato possa essere sottoposto alla
esecuzione della pena prima che la sua istanza venga esaminata e
decisa, inconveniente, questo, che si appalesa particolarmente grave
specie nel caso di pene detentive brevi;
che, a sua volta, la previsione secondo la quale il differimento
non può superare complessivamente sei mesi è stata dettata, come
emerge dalla Relazione ministeriale sul progetto del codice penale,
dallo scopo di impedire un differimento della esecuzione per tempo
indeterminato, mentre la statuizione relativa alla decorrenza del
termine massimo di differimento dal giorno in cui la sentenza è
divenuta irrevocabile, agevolmente si spiega col fatto che nel
sistema è quella l'unica decorrenza correttamente evocabile,
coincidendo essa con la trasformazione della condanna in titolo
esecutivo e, dunque, con l'inizio della fase della esecuzione;
che, pertanto, priva di qualsiasi rilievo costituzionale si
rivela la circostanza, prospettata dal giudice a quo, che il sistema
dianzi delineato non terrebbe conto del diverso trattamento che di
riflesso verrebbe ad essere riservato ai condannati i quali maturino,
in tempi diversi, il proposito di avanzare domanda di grazia, essendo
tale profilo, di mero fatto, naturale ed ineludibile conseguenza di
qualsiasi istituto che configuri l'esercizio di determinate facoltà
entro un dato termine;
che la questione proposta deve quindi essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di sorveglianza di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte