Ordinanza n. 337/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 444,
primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa l'11 maggio 1981 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 482 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 304 dell'anno 1981;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso del giudizio proposto da Schifano Giuseppe,
emigrato negli U.S.A. dal 1968 ed ivi residente, nei confronti
dell'I.N.P.S. per il pagamento delle somme dovutegli a titolo di
pensione di vecchiaia, il Pretore di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, cod.
proc. civ. nella parte in cui escludono la rilevanza della ultima
residenza dell'assicurato in Italia ai fini della determinazione
della competenza territoriale nelle controversie previdenziali in
riferimento:
a) all'art. 3 Cost. in quanto si verrebbe a determinare una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori
marittimi per i quali la competenza territoriale in controversie
concernenti infortuni e malattie professionali è radicata nel luogo
in cui ha sede l'ufficio di porto di iscrizione della nave;
b) all'art. 24 Cost. in quanto l'esclusione della possibilità
di individuare un giudice territorialmente competente per gli
assicurati non residenti in Italia, violerebbe il diritto di agire in
giudizio;
c) all'art. 25 Cost. in quanto la possibilità di determinare a
priori un giudice precostituito per legge violerebbe il principio del
giudice naturale;
che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha anzitutto
dichiarato di avere già pagato al ricorrente i ratei di pensione
scaduti; nel merito ha rilevato la infondatezza della questione
potendosi fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 18, 19 e 20
cod. proc. civ.;
che l'applicazione del criterio del luogo di residenza
dell'attore presuppone che egli sia effettivamente residente in
Italia al momento della proposizione della domanda;
che la inderogabilità dei fori speciali, prevista dall'art. 413
cod. proc. civ., richiamato dall'art. 442 cod. proc. civ., non può
costituire ostacolo in quanto lo stesso art. 413 cit. prevede come
foro residuale quello del luogo in cui ha sede la persona giuridica
convenuta;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
eccepito la inammissibilità della questione in quanto nel giudizio a
quo l'eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata
tardivamente; nel merito ha svolto considerazioni analoghe a quelle
dell'I.N.P.S.;
considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato è infondata in quanto la incompetenza
per territorio può essere rilevata anche d'ufficio e che, comunque,
la sua eventuale tardività giammai rileverebbe in questo giudizio;
che la questione sollevata è manifestamente infondata nel
merito in quanto, a parte l'insussistenza di una omogeneità tra la
situazione del marittimo infortunato o colpito da malattia
professionale e quella del pensionato per vecchiaia, secondo
l'indirizzo giurisprudenziale costante della Corte di cassazione, il
giudice territorialmente competente, in forza del richiamo operato
dagli artt. 442 e 443 cod. proc. civ., nelle controversie di lavoro e
previdenza può essere individuato anche facendo ricorso ai criteri
dettati dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, cod. proc. civ.,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dal Pretore di
Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte