Art. 20 c.p.c.
Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione
Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva