Ordinanza n. 338/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1917legge 990/1965
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del
d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) promosso con
ordinanza emessa il 6 aprile 1981 dal Pretore di Rovigo nel
procedimento civile vertente tra INAIL e Braga Emilio, iscritta al n.
393 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 276 del 1981.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, coll'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Rovigo ha
denunziato d'ufficio gli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124 (T.U. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro
gl'infortuni) in quanto ritiene che il diritto di regresso, previsto a
favore dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro assicurato
nell'ipotesi di condanna penale per eventi lesivi del lavoratore a
causa d'inosservanza delle norme infortunistiche (o di ipotesi
corrispondenti), sarebbe in contrasto coll'art. 3 Cost.,
che, secondo il Pretore, il denunziato contrasto sarebbe conseguente
alla disparità di trattamento che verrebbe per tal modo a determinarsi
rispetto alle situazioni previste sia nell'art. 1917 p.p. cod. civ.
che nella l. 24 dicembre 1965 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivata dalla circolazione dei veicoli a
motore);
Considerato che, com'è stato pure rilevato dalla difesa dell'INAIL,
sia nell'atto di costituzione che nella successiva memoria dimessa il
28 settembre 1983, il Pretore non ha tenuto conto di quanto deciso da
questa Corte colla sentenza 16 giugno 1971 n. 134, colla quale è stato
precisato che si tratta di situazioni diverse, essendo del tutto
peculiare l'assicurazione obbligatoria in forma mutualistica per danni
in occasione della prestazione di attività lavorativa, sì che è
proprio in questa sua natura squisitamente sociale "la ragione della
non applicabilità alla medesima dei principi stabiliti per i rapporti
assicurativi regolati dal diritto comune",
che, peraltro, il Pretore non ha addotto né diversi profili, né
nuove ragioni, per cui la Corte non trova motivi per discostarsi dalle
riportate considerazioni,
che, perciò, la sollevata questione appare manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,
sollevata dal Pretore di Rovigo, coll'ordinanza in epigrafe, in
relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte