Ordinanza n. 338/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 342 cod.
pen. in relazione all'art. 596, n. 1, stesso codice, promosso con
ordinanza emessa il 10 novembre 1977 dal Pretore di Sassari nel
procedimento penale a carico di Buzzanca Paolo ed altri, iscritta al n.
257 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 215 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Sassari - con ordinanza emessa il 10
novembre 1977 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 342 cod. pen. (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo
o giudiziario), in riferimento agli artt. 1, 3, 21 e 101 della
Costituzione; che, infatti, il giudice a quo ravvisa un'ingiustificata
disparità di trattamento, per il divario riscontrabile tra la
previsione dell'art. 596, terzo comma n. 1, cod. pen. (nel quale si
ammette la prova della verità del "fatto determinato" attribuito alla
persona offesa, qualora si tratti di un pubblico ufficiale
nell'esercizio delle sue funzioni), e quella contenuta nell'art. 342,
terzo comma, che non consente la prova liberatoria nel caso di
oltraggio;
e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'inammissibilità
delle censure proposte con riguardo agli artt. 1, 21 e 101 Cost. e
della non fondatezza quanto alla pretesa violazione del principio
generale d'eguaglianza.
Considerato che, effettivamente, l'indicazione degli artt. 1, 21 e
101 Cost. non risulta sorretta da alcuna argomentazione; e che, d'altra
parte, l'ordinanza di rimessione non chiarisce affatto in che
consistano i fatti costitutivi del delitto di oltraggio, sottoposti
all'esame del giudice a quo, sicché rimane carente la stessa
motivazione sulla rilevanza della proposta questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 342 cod. pen., in riferimento
agli artt. 1, 3, 21 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di
Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte