Ordinanza n. 338/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 3legge 2/1980
- art. 47legge 2/1980
- art. 23legge 2/1980
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l.12 novembre 1979,
n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n.
2 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 novembre 1979
n. 571, recante modifiche al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, e
successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con
ordinanza emessa il 16 marzo 1981 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Palermo, iscritta al n.12 del registro ordinanze 1982
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102
dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 marzo 1981 (pervenuta il 9
gennaio 1982) la Commissione tributaria di primo grado di Palermo,
sul ricorso proposto da URSO Marianna avverso l'accertamento di
valore notificato dall'Ufficio delle successioni, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del d.l.12 novembre 1979 n.
571 (Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernenti la
istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), conv. in l. 12 gennaio 1980 n. 2, per contrasto con gli
artt. 3, 23, 47 (recte, 42) e 53 Cost.;
che ad avviso della Commissione, "l'abolizione del correttivo
delle detrazioni annue fisse e l'introduzione, mediante la modifica
dell'art.15 d.P.R. n. 643 del 1972, del nuovo meccanismo di
applicazione dell'imposta in via progressiva per scaglioni di
incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale
del bene moltiplicato per il numero di anni intercorrenti tra
l'acquisto e l'alienazione" sarebbe lesivo dei principi sanciti degli
che sarebbe altresì violato dall'art. 3 d.l. n. 571 del 1979
conv. con modificazioni nella l. n. 2 del 1980 l'art. 23 Cost. "in
quanto viene posta in alternativa l'applicazione di norme dichiarate
incostituzionali";
che in giudizio è intervenuta, per il Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per
l'infondatezza della sollevata questione;
Considerato che il nuovo meccanismo impositivo, introdotto
dall'impugnata norma, viene censurato, come fonte di discriminazione,
perché "il dato costituito dal valore iniziale in quanto immutabile
e non soggetto a variazioni viene con il passare del tempo e per
l'incidenza dell'inflazione, a diminuire la propria influenza";
che questa Corte con sentenza n. 126 del 1979 ha ritenuto tra
l'altro "non sindacabile in questa sede la disciplina normativa dei
presupposti e criteri di applicazione del tributo (INVIM), in
relazione agli effetti della svalutazione della moneta" e comunque
non fondata la questione ( ex art. 53 Cost.) "sotto il profilo della
mancanza di un congegno di integrale conguaglio monetario tra valore
iniziale e valore finale, idoneo a depurare la base imponibile netta
dell'incremento dovuto alla svalutazione";
che, confermandosi tali orientamenti, va dichiarata
manifestamente infondata la questione sollevata che sostanzialmente
ripropone il problema degli effetti, nell'applicazione dell'imposta,
dovuti al fenomeno della fluttuazione monetaria nel tempo; va
peraltro rilevato come il legislatore abbia cercato di circoscrivere
gli effetti di tale fenomeno introducendo, proprio con l'impugnata
norma, taluni correttivi con la conseguente determinazione
dell'aliquota corrispondente;
che manifestamente inammissibile per assoluto difetto di
motivazione, è la questione concernente l'art. 3 d.l. n. 571 del
1979 conv. con modificazioni nella l. n. 2 del 1980 per contrasto con
l'art. 23 Cost., non essendo stata spesa parola, nell'ordinanza,
circa l'applicabilità, in concreto, in quanto presumibilmente più
favorevoli, di "norme dichiarate incostituzionali" nella parte in cui
ingenerano disparità di trattamento (sentenza n. 126 del 1979);
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 23 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del d.l. 12 novembre 1979 n. 571 conv. in l. 12
gennaio 1980 n. 2 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 (recte
42) e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del d.l. 12 novembre 1979 n. 571 conv. con
modificazioni nella l. 12 gennaio 1980 n. 2 sollevata, in riferimento
all'art. 23 Cost., con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte