Ordinanza n. 338/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/10/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 149legge 89/1913
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge
16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1999 dalla
Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento civile
sul ricorso proposto dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di
Napoli, Torre Annunziata e Nola contro Alessandra Del Balzo ed altro,
iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione di Alessandra Del Balzo;
Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore
Fernando Santosuosso.
Ritenuto che, investita del giudizio sul ricorso proposto dal
Consiglio notarile locale avverso una sentenza del tribunale di
Napoli che aveva annullato il provvedimento del medesimo Consiglio
con il quale era stata applicata a un notaio, all'esito del
correlativo procedimento, la sanzione disciplinare della censura, la
Corte di cassazione, sezioni unite civili - sull'eccezione del
difetto di legittimazione a ricorrere del Consiglio notarile,
formulata dal notaio resistente nel medesimo giudizio - ha sollevato,
con ordinanza del 5 novembre 1999, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
(Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che, secondo quanto premette il giudice rimettente, il
procedimento di applicazione delle "pene disciplinari" notarili è
diversificato in ragione delle sanzioni, in quanto l'applicazione di
quelle minori (l'avvertimento e la censura) è devoluta al Consiglio
notarile e la relativa decisione, appellabile dinanzi al tribunale
del luogo, è poi ricorribile in Cassazione a norma dell'art. 111
della Costituzione (artt. 148 e 149 della legge n. 89 del 1913),
mentre l'applicazione di quelle più gravi (l'ammenda, la sospensione
e la destituzione) spetta al tribunale civile, la cui pronuncia è
soggetta a impugnazione davanti alla Corte d'appello e poi a ricorso
in Cassazione, per incompetenza, violazione o falsa applicazione
della legge (artt. 151-155 della legge n. 89 del 1913); restando a
parte l'ipotesi della sanzione minore applicabile nei confronti di un
membro del Consiglio notarile, che è disposta dal Presidente del
tribunale con decreto soggetto a reclamo davanti allo stesso
tribunale e, quindi, a ricorso per Cassazione (art. 150 della citata
legge n. 89);
che, relativamente alla fase giurisdizionale di tali
procedimenti, conseguente ai provvedimenti del Consiglio notarile, è
insorto un contrasto, nell'ambito della giurisprudenza di
legittimità, circa la qualità di parte necessaria rivestita dal
Consiglio notarile locale, avendolo ammesso alcune decisioni e negato
altre; ciò che ha appunto determinato l'assegnazione del ricorso in
questione alle sezioni unite della Corte rimettente;
che, secondo il giudice a quo il Consiglio notarile locale,
pur essendo un organo amministrativo, non potrebbe, alla stregua
della legislazione vigente, essere considerato parte necessaria del
giudizio di impugnazione, giacché gli artt. 148 e seguenti della
legge notarile del 1913 individuano quali soggetti legittimati
all'impugnativa solo il pubblico ministero e il notaio incolpato, con
ciò implicitamente escludendo il Consiglio; e a tale conclusione si
perverrebbe anche sulla base dell'art. 158, quinto comma, della
stessa legge, che, per il Ministero della giustizia e per il
Consiglio notarile, impone solo la "comunicazione" del provvedimento
giurisdizionale in materia disciplinare, cioè una semplice
informativa, non una notificazione, quale è invece stabilita in
favore delle parti del rapporto processuale;
che tale disciplina troverebbe fondamento e ratio nella
particolare natura giuridica della figura del notaio, considerata
dall'ordinamento per un verso assimilabile a quella del libero
professionista e per un altro equivalente a quella del pubblico
ufficiale; ciò che darebbe ragione altresì del ruolo svolto in
questa materia dal pubblico ministero, il quale fungerebbe (art. 152)
da titolare esclusivo dell'azione disciplinare diretta
all'applicazione delle sanzioni più gravi;
che l'opposto indirizzo interpretativo, secondo cui dovrebbe
essere riconosciuta al Consiglio notarile, organo amministrativo, la
possibilità d'impugnare i provvedimenti in materia disciplinare, non
potrebbe del resto essere seguito, mancando nella legge professionale
relativa ai notai una disposizione sulla cui base si possa
giustificare l'attribuzione allo stesso Consiglio della veste di
parte, sul tipo dell'art. 54 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221
(Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio
delle professioni stesse), o dell'art. 7 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato); norme, queste, che
dispongono la notifica del ricorso anche alle autorità che hanno
emanato il provvedimento impugnato;
che proprio la previsione da ultimo citata sarebbe
espressione di un principio di necessaria partecipazione dell'organo
amministrativo al giudizio di impugnazione relativo al provvedimento
da esso adottato; un principio, ribadito da diverse leggi in materia
di giurisdizione amministrativa (art. 36, secondo comma, del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054; art. 21, primo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034), che, in forza di espresse disposizioni o
in via interpretativa, varrebbe in tutto l'ambito della
"giurisdizione professionale", a cominciare da quello dell'avvocatura
(ordinanza della Corte costituzionale n. 183 del 1999), ma che non
potrebbe tuttavia essere esteso all'ordinamento notarile, sia per
l'argomento letterale ostativo sopra esposto sia per la
disomogeneità delle discipline poste a confronto;
che, pertanto, il giudice rimettente solleva la questione di
legittimità costituzionale relativamente all'art. 149 della legge
notarile, là dove questa disposizione non prevede che anche il
Consiglio notarile sia parte del rapporto processuale in materia
disciplinare, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
ritenendo violati i "canoni della ragionevolezza e dell'effettivo
esercizio del diritto di difesa"; un dubbio, si aggiunge
nell'ordinanza di rimessione, che potrebbe investire in via
conseguenziale anche gli artt. 150, 152, 154, 155 e 156 della legge
notarile del 1913, relativi agli altri due tipi di procedimento
giurisdizionale riguardanti l'applicazione delle sanzioni
disciplinari notarili, anch'essi caratterizzati dalla non completezza
del rapporto processuale, in ragione dell'assenza del Consiglio
notarile locale;
che la questione sarebbe rilevante nel giudizio principale,
poiché solo in conseguenza del suo accoglimento il ricorso del
Consiglio notarile potrebbe essere dichiarato ammissibile ed
esaminato nel merito;
che nel giudizio così promosso è intervenuta la parte
privata, osservando (a) che il ruolo istituzionale svolto nel
procedimento disciplinare dal pubblico ministero, parte primaria e
necessaria del rapporto processuale, offrirebbe le massime garanzie
sul rispetto dei doveri (pubblicistici) relativi alla funzione
notarile e giustificherebbe la legittima differenziazione della sua
posizione rispetto agli altri soggetti del procedimento, (b) che
comunque il Consiglio notarile non sarebbe del tutto estromesso dal
giudizio, potendo intervenire ad adiuvandum e (c) che, in ogni caso,
una diversa articolazione del procedimento giurisdizionale
sanzionatorio sarebbe compito devoluto alla discrezionalità
legislativa, sottratta al sindacato della Corte costituzionale,
concludendo pertanto per l'infondatezza della questione sollevata.
Considerato che la Corte di cassazione, sezioni unite civili,
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge
16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili), nella parte in cui non prevede che il Consiglio notarile
locale sia parte del rapporto processuale che s'instaura a seguito di
"appello" promosso innanzi al tribunale dal notaio o dal Procuratore
della Repubblica, contro i provvedimenti d'applicazione delle "pene
disciplinari" dell'avvertimento e della censura presi nei confronti
del notaio da parte del Consiglio notarile da cui questi dipende;
che, in particolare, il giudice rimettente, assumendo la
natura amministrativa sia di tali provvedimenti che dell'organo
abilitato a prenderli e ritenendo che il legislatore, con la norma
impugnata - la quale indica, quali parti del giudizio davanti al
tribunale, soltanto il notaio e il Procuratore della Repubblica -,
abbia escluso l'intervento in giudizio del Consiglio notarile,
ritiene che tale esclusione contraddica il principio generale del
diritto secondo il quale l'autorità della pubblica amministrazione
la quale ha emesso un provvedimento impugnato davanti al giudice sia
soggetto controinteressato che, come tale, deve poter partecipare al
giudizio, e che da tale contraddizione derivi una lesione
dell'art. 24 della Costituzione - per non poter il Consiglio notarile
difendere il suo atto davanti al giudice - e dell'art. 3 della
Costituzione - in quanto la giurisprudenza sarebbe ormai costante nel
riconoscere, in altri ordinamenti professionali, la qualità di parte
nel giudizio del collegio professionale che ha emesso il
provvedimento impugnato -;
che, come riferisce la stessa ordinanza che ha sollevato la
questione, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha oscillato tra
la soluzione favorevole e quella contraria al riconoscimento - in
base all'interpretazione delle norme legislative vigenti - al
Consiglio notarile della qualità di parte nel procedimento
giurisdizionale (dalla quale oscillazione, l'assegnazione del
problema alle sezioni unite della Corte di cassazione) e che la
soluzione interpretativa favorevole è stata sostenuta sulla base di
argomenti analoghi a quelli che hanno indotto il giudice rimettente a
proporre la presente questione di legittimità costituzionale;
che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, il giudice
rimettente ha interpretato la disposizione censurata alla stregua di
alcune norme particolari della legge concernente l'ordinamento del
notariato (segnatamente le norme che omettono di nominare il
Consiglio notarile tra le parti del giudizio, menzionandolo come
destinatario di semplici informative), ma non ha saggiato la tenuta
dell'interpretazione cui è giunto alla luce sistematica dei principi
costituzionali che lo stesso giudice rimettente ritiene reggere la
materia e che ha invocato ai fini della proposizione della questione
di costituzionalità;
che, in relazione al principio di unità dell'ordinamento
giuridico, alle norme e ai principi costituzionali si deve ricorrere
per giustificare la proposizione della questione di legittimità
costituzionale solo dopo che le stesse norme e gli stessi principi
siano stati considerati al fine di interpretare in loro conformità
la disposizione che il giudice deve applicare e dopo che tale
interpretazione conforme sia risultata impossibile;
che, sotto questo profilo, la sollevata questione di
legittimità costituzionale risulta carente per un difetto di
interpretazione della norma censurata, difetto tanto più evidente in
quanto, secondo ciò che si è dianzi ricordato, altra giurisprudenza
è potuta giungere a un risultato interpretativo che avrebbe reso
superflua, nello stesso ordine di idee del giudice rimettente, la
questione di costituzionalità proposta;
che pertanto - indipendentemente da ogni considerazione in
merito al risultato cui la richiesta interpretazione sistematica,
Costituzione inclusa, potrebbe condurre - la questione di
legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile (tra molte, ordinanze n. 592 e n. 177 del 2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge 16 febbraio
1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte