Art. 21 — Art. 17 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
I Ministri possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o per manifestare gli intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti