Ordinanza n. 339/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.P.R. 818/1957
- art. 56r.d.l. 1827/1935
- art. 13d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 37legge 218/1952
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R.
26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della
legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni,
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti), in relazione all' art. 56, ultimo comma, del r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre
1981 dal Pretore di Reggio Emilia, iscritta al n. 804 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 89 del 1982;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza emessa il
7 ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13 d.P.R. 26 agosto 1957 n. 818, nella parte in cui prevede
che l'importo dei contributi figurativi che possono essere
riconosciuti per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia
o di infortunio sul lavoro sia calcolato sulla base media,
arrotondata per eccesso, dei contributi versati o accreditati per i
lavoratori agricoli per le singole assicurazioni nell'anno anteriore
a ciascun periodo di assenza, in relazione all'art. 56, ultimo comma,
del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, in base al quale l'Istituto
assicuratore computa come versati a favore degli interessati i
contributi settimanali determinati sulla media dei contributi
effettivamente versati, in riferimento:
a) agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 37 della
legge 4 aprile 1952 n. 218 in quanto il legislatore delegato ha
dettato, in materia di contributi figurativi, una disciplina meno
favorevole rispetto a quella prevista dalle disposizioni preesistenti
che, in base alla legge delega, avrebbe dovuto soltanto riordinare in
un testo unico;
b) all'art. 3 Cost., in quanto determina una ingiustificata
disparità di trattamento tra lavoratori infortunati o ammalati e
lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, per i quali i
contributi figurativi sono calcolati sulla base della retribuzione
cui è riferita l'integrazione salariale;
c) all'art. 38 Cost., in quanto il criterio di determinazione
della contribuzione figurativa non è tale da garantire ai lavoratori
mezzi di assistenza adeguati in caso di malattia o infortunio;
che si è costituito nel presente giudizio l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale chiedendo che le questioni vengano
dichiarate manifestamente infondate;
Considerato che, quanto alla censura di cui alla lettera a), il
lamentato eccesso di delega non sussiste in quanto il criterio
adottato dal legislatore delegato per la determinazione dell'importo
dei contributi figurativi da riconoscersi per i periodi di assenza
dal lavoro a causa di malattia o infortunio, è, da un lato, più
favorevole di quello previsto dall'art. 56, u.c., del r.d.l. 4
ottobre 1935 n. 1827, che autorizzava l'Istituto assicuratore a
computare come versato il contributo settimanale calcolato sulla base
della media dei contributi effettivamente versati, con ciò
riferendosi ai contributi versati nel corso dell'intero rapporto
assicurativo; e, dall'altro, rispondente al criterio adottato dalla
stessa legge n. 218 del 1952, che al fine della determinazione dei
contributi figurativi, relativi ai periodi di corresponsione
dell'indennità ordinaria di disoccupazione, ne ha previsto il
computo mediante riferimento alla media dei singoli contributi
effettivamente versati nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo
di disoccupazione indennizzato;
che, in ogni caso, l'ordinanza di rimessione muove da una
erronea interpretazione della disposizione impugnata, non potendosi
ritenere che il riferimento ai contributi accreditati per i
lavoratori agricoli valga ad estendere ai lavoratori di altri settori
l'importo dei contributi relativi a quel settore;
che, quanto alla censura di cui al punto b), la stessa deve
essere ritenuta manifestamente infondata in quanto le situazioni
poste a confronto dal giudice a quo sono tra loro non omogenee sia
dal punto di vista sostanziale, perché si tratta di ipotesi di
sospensione del rapporto di lavoro subordinato riconducibile a cause
differenti, sia dal punto di vista del rapporto assicurativo,
giacché nell'un caso si ha solo un versamento virtuale dei
contributi figurativi, mentre nell'altro si realizza un vero e
proprio versamento delle somme occorrenti per la copertura della
relativa contribuzione figurativa;
che la censura di cui al punto c) deve ritenersi assorbita dalle
considerazioni svolte in ordine alla reale portata della disposizione
impugnata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in
relazione all'art. 56, u.c., del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827,
sollevata dal Pretore di Reggio Emilia in riferimento agli artt. 3 e
38 Cost., nonché agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte