Ordinanza n. 339/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 275Codice di procedura penale
- art. 275legge 152/1991
- art. 5legge 152/1991
- art. 1legge 292/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4,
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1995 dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno sull'istanza
proposta da Marotta Alberico, iscritta al n. 212 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Salerno, dovendo provvedere sulla richiesta di
applicazione della misura dell'arresto presso una struttura di
recupero formulata da imputato tossicodipendente in stato di custodia
cautelare in carcere, ha sollevato, con ordinanza dell'8 febbraio
1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4,
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), in
riferimento agli articoli 3, 27, primo (recte: secondo) comma, e 32,
primo comma, della Costituzione;
che il giudice a quo muove sia dal rilievo del titolo di reato
contestato all'imputato, rientrante tra quelli elencati nell'art.
275, comma 3, del codice di procedura penale, cui la norma impugnata
fa rinvio per escludere l' applicabilità dei commi 1 e 2 del
medesimo art. 89 e dunque la concedibilità della misura richiesta;
sia dalla concomitante impossibilità di modificazione dello status
libertatis, nel caso concreto, sul piano della prognosi di
pericolosità soggettiva, che non consente di escludere le ragioni di
cautela; premesse, queste, in base alle quali la richiesta della
misura alternativa dovrebbe essere rigettata;
che il rimettente osserva che nel sistema delle misure cautelari
personali sono rinvenibili numerosi correttivi alla disciplina
generale circa la scelta della misura cautelare da applicare,
allorché la persona da sottoporre ad una di esse versi in
determinate condizioni o qualità personali: a norma dell'art. 275,
comma 4, del codice di procedura penale, sono richieste esigenze
cautelari di "eccezionale rilevanza" per disporre la custodia in
carcere di una persona incinta o che allatta la propria prole, o
ultrasettantenne o, ancora, che si trovi in condizioni di salute
particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato
di detenzione; l'art. 286 dello stesso codice stabilisce la custodia
in luogo di cura, anziché in carcere, nell'ipotesi di infermità
totale o parziale di mente; l'art. 286-bis, a sua volta, esclude
l'applicazione della misura coercitiva carceraria nei riguardi delle
persone affette da infezione HIV e per le quali sussista una
condizione di incompatibilità con lo stato di detenzione; l'art.
299, comma 4, del codice, "chiude" infine questo assetto sul piano
delle indagini medico-legali finalizzate alla verifica della
compatibilità tra le condizioni della persona e la detenzione
carceraria;
che comune ragione d'essere di queste previsioni è da
ravvisare, secondo il giudice rimettente, nella tutela del diritto
alla salute, protetto in tal modo da pregiudizi - potenziali o in
atto - derivanti dalla custodia carceraria, la cui finalità
cautelare pertanto risulta cedevole di fronte a situazioni soggettive
peculiari, reputate dal legislatore prevalenti indipendentemente dal
titolo di reato in ordine al quale si procede;
che, nel raffronto con la disciplina ora accennata, la norma
impugnata, che regola - all'esito di vari interventi normativi sul
punto - il sistema delle misure cautelari personali quanto agli
imputati tossicodipendenti (o alcool-dipendenti) è censurata sia
sotto il profilo della irragionevole ridotta protezione del diritto
alla salute del tossicodipendente, rispetto agli altri casi
ricordati, sia sotto il profilo della ingiustificata discriminazione
che essa determinerebbe tra tossicodipendenti imputati di uno dei
delitti ex art. 275, comma 3, del codice di procedura penale e
tossicodipendenti imputati di reati diversi (per i quali ultimi
ritrova piena applicazione il sistema delineato nei commi 1 e 2
dell'art. 89 impugnato, ed è dunque privilegiata la misura
alternativa salvo che vi siano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza);
che ulteriore profilo di censura della norma impugnata, riferito
ai parametri degli articoli 3 e 27, secondo comma, della
Costituzione, è svolto dal giudice a quo nel raffronto con le norme
che, regolando gli aspetti esecutivi della pena inflitta a persone
tossicodipendenti, accordano più ampia possibilità di accesso a
programmi di recupero (art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990, in tema di
sospensione dell'esecuzione; art. 94 dello stesso d.P.R., e art. 47-bis della legge di ordinamento penitenziario n. 354 del 1975, in tema
di affidamento in prova al servizio sociale); possibilità viceversa
precluse al tossicodipendente imputato di un reato incluso tra quelli
di cui all'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che, osservando come il tossicodipendente possa comunque
usufruire delle norme di esenzione dalla custodia carceraria sia
quando le condizioni soggettive risultino in generale con essa
incompatibili sia quando si tratti, come è di frequente, di soggetti
affetti da infezione da HIV, ha concluso per una declaratoria di non
fondatezza della questione;
Considerato che la norma impugnata - inserita nell'ambito della
disciplina penale degli stupefacenti dal decreto-legge 14 maggio
1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone
detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, ma
già in precedenza contenuta, nel suo nucleo precettivo, nella
disciplina codicistica (art. 275, comma 5, cod. proc. pen.) -
costituisce, relativamente alla specifica posizione dell'imputato
tossicodipendente, la riconferma della regola posta in via generale
quanto a delimitazione della discrezionalità giudiziale nella scelta
delle misure coercitive sul piano dell'adeguatezza, allorché
l'imputazione per cui si procede pervenga a livelli di spiccata
gravità (art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, nel
testo modificato dapprima dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 e poi, specificamente sul punto della preclusione delle
misure diverse dalla custodia in carcere, dall'art. 1 del
decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356);
che, rispetto all'anzidetta regola, rappresentativa di una scelta
del legislatore orientata nel senso del rafforzamento della tutela
delle ragioni di cautela (naturalmente dove sussistenti, o più
esattamente dove non verificate insussistenti, ex art. 275, comma 3,
ultimo periodo, cod. proc. pen.), le situazioni dedotte dal
rimettente come tertia comparationis si pongono come deroghe motivate
da esigenze - non sempre o esclusivamente incentrate sulla tutela
della salute dell'interessato: si veda l'ipotesi della persona che
allatta la prole, o quella dell'ultrasettantenne - comunque diverse
da quelle di cui può essere portatore l'imputato tossicodipendente
che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, per cui le norme
corrispondenti risultano inidonee all'utilizzo come termini di
raffronto in riferimento al principio di eguaglianza, tanto più
nella direzione della richiesta estensione della deroga rispetto alla
regola comune agli imputati, tossicodipendenti o meno;
che d'altra parte, in rapporto all'asserita lesione del diritto
alla salute del tossicodipendente, occorre sottolineare la piena
applicabilità degli istituti assunti a termini di raffronto
nell'ordinanza di rinvio, anche in favore dell'imputato
tossicodipendente, per cui le più ampie possibilità di accesso a
misure cautelari gradate, in presenza di situazioni di non
compatibilità tra stato di custodia carceraria e condizioni di
salute personali, non sono certo ostacolate dalla specificità della
condizione di tossicodipendente, che il rimettente intenderebbe far
assurgere a condizione favorita sul piano della disciplina del
processo;
che inoltre è di tutta evidenza la manifesta infondatezza della
prospettata lesione del principio di eguaglianza quanto alla
comparazione tra tossicodipendenti imputati di un reato ex art. 275,
comma 3, del codice di procedura penale e tossicodipendenti imputati
di un diverso reato, attesa l'assoluta disomogeneità dei termini
posti a raffronto proprio sul piano della considerazione della
gravità del fatto e della pericolosità soggettiva desumibile da
certi delitti piuttosto che da altri; considerazione anch'essa
riservata alle scelte del legislatore, certamente non irragionevoli
nella specie, alla luce della catalogazione contenuta nel citato
articolo 275, comma 3, del codice;
che analogo rilievo di disomogeneità degli istituti posti a
raffronto con la norma impugnata deve essere mosso quanto alle
richiamate previsioni concernenti il trattamento in executivis del
condannato tossicodipendente, essendo manifestamente diversa la
condizione personale implicata (di imputato in un caso, di condannato
nell'altro) e la funzione (cautelare, ovvero emendativa e
retributiva, rispettivamente) dei corrispondenti istituti evocati;
che il rilievo che precede vale altresì a far ritenere del
tutto improprio il riferimento dell'ordinanza di rinvio al parametro
costituzionale della presunzione di non colpevolezza, estraneo
all'assetto e alla conformazione delle misure restrittive della
libertà che operano sul piano cautelare e strumentale, non
riconducibile alla pena (sentenze n. 342 del 1983, n. 15 del 1982 e
n. 1 del 1980);
che, in conclusione, sotto ogni profilo dedotto la questione
sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 89, comma 4, del d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27, secondo comma, e 32,
primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Salerno, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte