Processo penale - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Misure cautelari personali - Tossicodipendenti o alcooldipendenti detenuti che abbiano in corso o intendano sottoporsi a programmi terapeutici - Disposizione degli arresti domiciliari o in struttura privata autorizzata - Prevista inapplicabilità delle misure sostitutive quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Asserita lesione del diritto alla salute - Asserite discriminazione rispetto ai tossicodipendenti imputati di altri reati e parificazione di fattispecie delittuose diverse - Insussistenza - Petitum fondato su premessa logica palesemente inesatta - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui - nel prevedere che le disposizioni dei commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del medesimo decreto - «non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza». Il petitum del rimettente si fonda su una premessa logica palesemente inesatta. La norma censurata, infatti, non introduce alcuna presunzione, né in ordine alla sussistenza, né in ordine al grado delle esigenze cautelari, potendo il giudice ritenere tali esigenze del tutto insussistenti o suscettibili di essere soddisfatte con misure meno gravose della custodia carceraria, quali gli arresti domiciliari presso una struttura diretta al recupero dei tossicodipendenti. D'altra parte, il giudice a quo si limita a riproporre censure già disattese con la sentenza n. 45 del 2014, dal momento che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 32 Cost. pone a raffronto situazioni eterogenee, quali il diritto alla salute del tossicodipendente rispetto alla condizione della donna incinta o con prole convivente in tenera età, ovvero l'ultrasettantenne, la persona affetta da malattia particolarmente grave, l'infermo o il seminfermo di mente; mentre la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. - fondata sulla asserita disparità di trattamento tra tossicodipendenti in ragione del tipo di reato - prende in considerazione fattispecie ugualmente disomogenee, avendo la richiamata sentenza sottolineato la possibilità di stabilire trattamenti differenziati in ragione della gravità dei reati e della pericolosità soggettiva da essi desumibile, a condizione che ciò non comporti un "automatismo sfavorevole". Evenienza, quest'ultima, non ravvisabile nella specie, tenuto conto della eliminazione della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, operata con la sentenza n. 231 del 2011, successivamente recepita dal legislatore attraverso la modifica dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47. Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 45 del 2014. Sulle esclusioni oggettive dal regime di favore di cui all'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, v. la citata ordinanza n. 339/1995. Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., del novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva di applicare misure cautelari diverse da quella carceraria alla persona gravemente indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in presenza di elementi concreti per ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive, v. la citata sentenza n. 231 del 2011.
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Misure cautelari personali - Tossicodipendenti o alcooldipendenti detenuti che abbiano in corso o intendano sottoporsi a programmi terapeutici - Disposizione degli arresti domiciliari o in struttura privata autorizzata - Prevista inapplicabilità delle misure sostitutive quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Asserito indiscriminato "automatismo sfavorevole", lesivo del diritto alla salute dell'imputato, del principio di parità di trattamento tra tossicodipendenti, del principio di inviolabilità della libertà, del principio della presunzione di non colpevolezza - Insussistenza - Erronea ricostruzione del quadro normativo - Possibilità, per effetto della sentenza n. 231 del 2011, che anche la persona gravemente indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti possa fruire, sulla base di una valutazione "individualizzata", degli arresti domiciliari finalizzati allo svolgimento di un programma di recupero - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del dPR 9 ottobre 1990, n. 309 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 27, secondo comma, e 32 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 del medesimo decreto. L'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede una speciale disciplina di favore per le persone tossicodipendenti e alcooldipendenti gravemente indiziate di reato, derogatoria rispetto ai criteri generali di scelta delle misure cautelari personali delineati dal cod. proc. pen. Il comma 1, in particolare, prevede che ove ricorrano tutti i presupposti "ordinari" della custodia cautelare in carcere, il giudice debba disporre, in sua vece - salvo il limite delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - la misura extracarceraria immediatamente meno gravosa (ossia gli arresti domiciliari), quando l'indiziato è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici o una struttura privata autorizzata e l'interruzione del programma possa pregiudicare il recupero dell'interessato; parallelamente, il comma 2 stabilisce che, ove il tossicodipendente o l'alcooldipendente si trovi sottoposto a custodia in carcere e intenda avviare un programma di recupero, la misura in atto deve essere sostituita, su sua istanza, con gli arresti domiciliari, salvo sempre che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Tale regime cautelare di favore, però, non è applicabile, ai sensi del censurato comma 4 dell'art. 89, per determinati delitti di particolare gravità e allarme sociale elencati dall'art. 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tra i quali vi rientra anche il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 dello stesso decreto, contestato nel giudizio a quo . Il vulnus ai principi costituzionali insito in tale ultima assetto normativo è stato, tuttavia, rimosso dalla sentenza n. 231 del 2011 con la quale si è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., il novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva di applicare misure cautelari diverse da quella carceraria alla persona gravemente indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in presenza di elementi concreti che permettono di ritenere soddisfatte le esigenze cautelari anche con misure meno afflittive. Risulta, pertanto, infondata la questione relativa alla presunta violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'asserita irragionevole equiparazione delle diverse fattispecie concrete integrative del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto basata su una erronea ricostruzione del quadro normativo, non avendo il remittente tenuto conto della citata decisione, a seguito della quale il giudice può di nuovo valorizzare le caratteristiche del singolo episodio criminoso al fine di diversificare la risposta cautelare. Per le medesime ragioni, non sono fondate le denunciate violazioni degli artt. 13, primo comma e art. 27, secondo comma, Cost. proprio perchè basate sull'erroneo presupposto che per effetto della norma censurata, il tossicodipendente gravemente indiziato del delitto in questione si trovi indefettibilmente esposto al «massimo sacrificio» del bene primario della libertà personale (ossia alla custodia carceraria). Così come insussistente si palesa la violazione dell'art. 32 Cost. - basata sull'assunto che la norma censurata accorderebbe al diritto alla salute del tossicodipendente (e dell'alcooldipendente) una tutela ingiustificatamente meno energica di quella apprestata dal codice di rito a favore di altre categorie di soggetti quali la donna incinta o madre di prole in tenera età, l'ultrasettantenne, la persona affetta da malattia particolarmente grave, l'infermo e il seminfermo di mente (artt. 275, commi 4 e seguenti, e 286 cod. proc. pen.) - in quanto il giudice a quo pone a raffronto situazioni palesemente eterogenee e tali, quindi, da rendere del tutto legittimo un trattamento differenziato. Non è ravvisabile, neppure, l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata discriminazione tra i tossicodipendenti gravemente indiziati del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelli indiziati di altro delitto, che possono invece fruire della speciale disciplina di cui discute. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore e salvo il limite della ragionevolezza escludere da un regime cautelare di favore, quale quello in esame, i soggetti indagati o imputati per determinati reati, avuto riguardo alla loro gravità e alla pericolosità soggettiva a condizione che ciò non comporti l'assoggettamento dell'interessato ad un indiscriminato "automatismo sfavorevole", che precluda ogni apprezzamento delle singole vicende concrete, situazione, questa, non più riscontrabile nell'ipotesi in esame dopo la ricordata sentenza n. 231 del 2011. Priva di fondamento è, infine, anche l'asserita violazione degli artt. 3 e 27 Cost., avuto riguardo alle ampie possibilità di accesso accordate, in sede di esecuzione della pena detentiva, ai tossicodipendenti condannati in via definitiva, tramite gli istituti della sospensione dell'esecuzione e dell'affidamento in prova al servizio sociale (artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990) essendo assorbente la considerazione che il rimettente prospetta, di nuovo, un raffronto tra situazioni eterogenee - Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., del novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva di applicare misure cautelari diverse da quella carceraria alla persona gravemente indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in presenza di elementi concreti per ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive, v. la citata sentenza n. 231 del 2011. - Sulle esclusioni dal regime di favore in tema di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, v. la citata ordinanza n. 339/1995. - Sull'art. 275, comma 3, del cod. proc. pen, vedi anche la citata sentenza n. 265/2010.
sentenza 45/2014massima n. 37769 PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - IMPUTATO TOSSICODIPENDENTE - IMPOSSIBILITA' PER LO STESSO DI ESSERE ASSOGGETTATO A MISURE CAUTELARI DIVERSE DALLA CUSTODIA IN CARCERE E DI SOTTOPORSI A UN PROGRAMMA DI RECUPERO QUALORA SI PROCEDA A SUO CARICO PER UNO DEI DELITTI PREVISTI DALL'ART. 275, COMMA 3, COD. PROC. PEN. - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A CASI ANALOGHI CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E SUL DIRITTO ALLA SALUTE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il comma 4 dell'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, che prevede l'esclusione del regime di favore in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., costituisce, relativamente alla specifica posizione dell'imputato tossicodipendente, la riconferma della regola posta in via generale quanto a delimitazione della discrezionalita' giudiziale nella scelta delle misure coercitive sul piano dell'adeguatezza, allorche' l'imputazione per cui si procede pervenga a livelli di spiccata gravita'. Tale norma non contrasta con il diritto alla salute del tossicodipendente, poiche' a questo sono assicurate le piu' ampie possibilita' di accesso a misure cautelari gradate, in presenza di situazioni di non compatibilita' tra stato di custodia carceraria e condizioni di salute personali. Essa, inoltre, non viola in alcun modo il principio di eguaglianza evocato dal giudice "a quo" attraverso la comparazione tra tossicodipendenti imputati di un reato ex art. 275, comma 3, del codice di procedura penale e tossicodipendenti imputati di un diverso reato, attesa l'assoluta disomogeneita' dei termini posti a raffronto proprio sul piano della considerazione della gravita' del fatto e della pericolosita' soggettiva desumibile da certi delitti piuttosto che da altri. Analogo rilievo di disomogeneita' degli istituti posti a raffronto con la norma impugnata deve essere mosso, poi, quanto alle previsioni, anch'esse richiamate dal giudice 'a quo', concernenti il trattamento 'in executivis' del condannato tossicodipendente, essendo manifestamente diversa la condizione personale implicata (di imputato in un caso, di condannato nell'altro) e la funzione (cautelare, ovvero emendativa e retributiva, rispettivamente) dei corrispondenti istituti evocati. Tale considerazione vale altresi' a far ritenere del tutto improprio il riferimento dell'ordinanza di rinvio al parametro costituzionale della presunzione di non colpevolezza, estraneo all'assetto e alla conformazione delle misure restrittive della liberta' che operano sul piano cautelare e strumentale, non riconducibile alla pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sull'estraneita' del principio della presunzione di non colpevolezza alla materia cautelare, v. S. nn. 342/1983, 15/1982, 1/1980. red.: G. Conti