Ordinanza n. 339/1997
Altra decisione · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2,
e 36 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
15 ottobre 1996 dalla Corte d'assise d'appello di Catania, iscritta
al n. 1376 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Catania ha sollevato,
con ordinanza in data 15 ottobre 1996, in riferimento agli artt. 3,
25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
34, comma 2, e 36 del codice di procedura penale (e speculari artt.
61 e 63 cod. proc. pen. abrogato), nella parte in cui non prevedono
che non possa partecipare - quale giudice di rinvio a seguito di
annullamento di sentenza di appello ad opera della Corte di
cassazione - al giudizio nei confronti di un imputato in concorso di
reato, il giudice, che, anteriormente abbia giudicato per lo stesso
reato altro coimputato;
che dall'ordinanza di rimessione emerge che la Corte d'assise
d'appello aveva in precedenza condannato all'ergastolo per il delitto
di omicidio volontario un coimputato della persona attualmente
sottoposta al suo giudizio per lo stesso fatto a seguito di
annullamento ad opera della Corte di cassazione della sentenza di
appello pronunciata da altra Corte d'assise;
che, ad avviso del remittente, egli avrebbe, nel caso in esame,
già compiuto, nella precedente sentenza pronunciata nei confronti
del coimputato, valutazioni di merito in ordine alla sussistenza del
fatto-reato contestato all'imputato, sicché il condizionamento
derivante dalla precedente valutazione pregiudicherebbe la nuova
attività di giudizio;
che, secondo il giudice a quo, la mancata previsione di questa
causa di incompatibilità violerebbe il principio del giusto
processo;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che
abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza
nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello
stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già
stata comunque valutata";
che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la
restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame
della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'assise d'appello di
Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte