Art. 61 c.p.p. — Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato
I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva