Ordinanza n. 34/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 741/1959
- art. 3legge 741/1959
- art. 5legge 741/1959
- art. 8legge 741/1959
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 5 e 8
della legge 14 luglio 1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 18
maggio 1962 dal Pretore di Gallarate nel procedimento penale a carico
di Crespi Riccardo, iscritta al n. 124 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28
luglio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale davanti al Pretore
di Gallarate è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, e particolarmente
degli artt. 1, 3, 5 e 8 di detta legge, in riferimento alle norme
contenute negli artt. 3, 39 e 76 della Costituzione;
che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non
manifestamente infondata e con l'ordinanza citata in epigrafe ha
sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 30 luglio
1962, chiedendo che la Corte dichiari infondata la proposta questione
di legittimità costituzionale;
Considerato che la Corte ha già esaminato la questione di
legittimità costituzionale dell'intera legge 14 luglio 1959, n. 741,
e l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11 dicembre
1962;
che nessun fondamento ha l'argomento fatto valere dal Pretore di
Gallarate, secondo il quale la delegazione mancherebbe dei principi e
criteri direttivi richiesti dall'art. 76 della Costituzione, per il
fatto che il diritto a un trattamento minimo economico si troverebbe
sancito nell'art. 36 della Costituzione e perciò non potrebbe trovare
limitazione alcuna in una norma di delegazione;
che, pertanto, la decisione deve essere confermata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'att. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 3, 5 e 8 della
legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli
articoli 3, 39 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte