Ordinanza n. 34/1965
Altra decisione · depositata il 23/04/1965 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3r.d. 36/1901
- art. 16r.d. 36/1901
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 26legge 87/1953
- art. 23d.P.R. 237/1964
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del R.D. 31
gennaio 1901, n. 36, e dell'art. 16 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329,
promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1964 dal Pretore di Pieve
di Cadore nel procedimento penale a carico di De Cesero Giovanni e
Malfertheiner Michele, iscritta al n. 161 del Registro ordinanze 1964 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 26
settembre 1964.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1965 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
Ritenuto che il Pretore di Pieve di Cadore con ordinanza del 28
gennaio 1964 proponeva a questa Corte la questione della legittimità
costituzionale dell'art. 3 del R.D. 31 gennaio 1901, n. 36, e dell'art.
16 del R.D. 24 febbraio 1938, n. 329, in riferimento agli artt. 16 e 52
della Costituzione;
che la detta ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata
e pubblicata, ai sensi di legge;
che nessuno essendosi costituito dinanzi alla Corte, la causa è
stata assegnata alla camera di consiglio, a norma degli artt. 26, comma
secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative
per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Considerato che è necessario che il giudice a quo precisi, nella
sua competenza, se egli ritenga che entrambi i decreti da lui citati -
R.D. 31 gennaio 1901, n. 36, e R.D. 24 febbraio 1938, n. 329 - siano in
vigore, e se entrambi costituiscano norma di legge o avente forza di
legge, come tali impugnabili in questa sede (artt. 134 della
Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; e 23,
lett. a, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che contemplando i detti decreti, agli articoli citati, varie
ipotesi, è necessario che egli indichi quale di esse ritiene dover
riferire al caso sottoposto al suo giudizio (art. 23, lett. b, della
citata legge 11 marzo 1953);
che, inoltre, essendo intervenuto, dopo l'ordinanza, il D. P. R 14
febbraio 1964, n. 237 (Gazzetta Ufficiale, n. 110 del 5 maggio 1964),
che contiene, fra l'altro, disposizioni riguardanti la materia, è
necessario che, ove le ritenga applicabili al caso sottoposto al suo
giudizio, ne esamini la rilevanza rispetto al caso medesimo;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pieve di Cadore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONTFACIO.
ECLI:IT:COST:1965:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte