Ordinanza n. 34/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1982 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 6972/1890
- art. 1legge 6972/1890
usata come parametro
- art. 38Costituzione
- art. 38legge 6972/1890
citata
- art. 76d.P.R. 616/1977
- art. 77d.P.R. 616/1977
- art. 25d.P.R. 616/1977
- art. 25legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma
quinto, d.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 1 della legge 17 luglio
1890, n. 6972, promossi con ordinanze emesse il 12 gennaio 1981 dal
tribunale di Forlì nei procedimenti civili vertenti tra l'Istituto
Santarelli di Forlì e il Comune di Forlì e tra l'Istituto S. Giuseppe
e il Comune di Meldola, iscritte ai nn. 124 e 125 del registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 151 del 3 giugno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il tribunale di Forlì, con ordinanze emesse il 12
gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a)
in riferimento agli artt. 76, 77, comma primo, 117, 118 e 38 della
Costituzione, dell'art. 25, comma quinto, d.P.R. n. 616 del 1977 in
quanto, col trasferire ai Comuni le funzioni, il personale e i beni
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
infraregionali, avrebbe ecceduto dalla delega conferita al Governo con
legge n. 382 del 1975; b) in riferimento all'art. 38, ultimo comma, a
Costituzione, dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, in
quanto, nell'ipotesi di reiezione della questione sub a), qualificando
come enti pubblici tutte le istituzioni assistenziali, sottrarrebbe le
stesse alla tutela predisposta nel senso che l'assistenza privata è
libera.
Considerato che, con sentenza n. 173 del 1981 di questa Corte, è
già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25,
comma quinto, del d.P.R. n. 616 del 1977.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme Integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, comma
primo, 117, 118 e 38 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe
indicate - dell'art. 25, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 173 del 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte