Ordinanza n. 34/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/02/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e
439 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
13 giugno 1991 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale
a carico di Suarez Chiguascue Gustavo, iscritta al n. 543 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 13
giugno 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 417, 438 e 439
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che
nella richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale possa
essere indicato, come nel decreto di citazione davanti al pretore, il
consenso preventivo del pubblico ministero al giudizio abbreviato,
né che tale consenso possa essere prestato successivamente alla
richiesta di rinvio a giudizio nei termini di cui all'art. 439 dello
stesso codice, ovvero nel corso della udienza preliminare;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata sulla
base delle argomentazioni svolte negli atti di intervento spiegati
nei giudizi rispettivamente definiti con la sentenza n. 81 del 1991 e
con l'ordinanza n. 426 del 1991, che hanno riguardato, peraltro,
questioni non strettamente pertinenti a quella oggetto del presente
giudizio;
Considerato che le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera
applicativa con la celebrazione della udienza preliminare e con la
pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicché, pendendo il
procedimento a quo davanti al giudice del dibattimento, le norme
stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il
tribunale è chiamato ad adottare;
che, d'altra parte, la tardività del dubbio di legittimità
costituzionale è svelata dalla stessa ordinanza di rimessione, nella
parte in cui, per motivare la rilevanza della questione, fa leva sul
presupposto, del tutto ipotetico, che "verosimilmente l'imputato
avrebbe fatto richiesta di rito abbreviato se gli fosse stata
ricordata tale sua facoltà nel corso dell'udienza preliminare";
e che, quindi, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e 439 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte