Ordinanza n. 34/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1993
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Bolzano nel procedimento penale a carico di Scherlin Franz ed altri,
iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Bolzano, premesso di dover respingere la richiesta di
archiviazione appalesandosi la necessità di ulteriori indagini e di
dovere, in particolare, "ordinare al P.M. di svolgere intercettazioni
telefoniche, di eseguire perquisizioni domiciliari e sequestri di
documenti, di sentire altri testimoni e parti offese", ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di
procedura penale, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso
sulla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini
preliminari debba fissare udienza in camera di consiglio facendo
così "venir meno il segreto istruttorio";
che la norma impugnata si porrebbe quindi in contrasto, secondo
il rimettente, con gli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, in
quanto la stessa farebbe dipendere l'esito del procedimento
esclusivamente "dal modo in cui il P.M. imposta un'indagine, senza
possibilità di un sostanziale ed efficace controllo del Giudice",
risultando per le stesse ragioni limitato "il diritto dello Stato a
perseguire i rei" e ridotto "ad un mero fatto formale" l'obbligo di
esercitare l'azione penale;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice a quo evoca sub specie di questione di
legittimità costituzionale un profilo di mero fatto, quale è il
possibile pregiudizio che la celebrazione dell'udienza camerale
prevista dalla norma impugnata determinerebbe per il compimento di
specifici atti di indagine "a sorpresa" che lo stesso rimettente
ipotizza di dover "ordinare" al pubblico ministero, in ciò muovendo,
per di più, dall'erroneo presupposto di poter sovrapporre - come
correttamente osserva l'Avvocatura Generale dello Stato - le proprie
"metodologie di indagine" a quelle del pubblico ministero;
che a quest'ultimo proposito questa Corte ha già avuto modo di
affermare che l'obbligo di espletare le indagini indicate dal giudice
a norma dell'art. 409, quarto comma, del codice di rito, "non è
avulso né autonomo rispetto a quello di compiere "ogni attività
necessaria" per assumere le determinazioni inerenti all'esercizio
dell'azione penale (art. 358 in relazione all'art. 326 c.p.p.), di
talché l'indicazione del giudice opera come devoluzione di un tema
di indagine che il pubblico ministero è chiamato a sviluppare in
piena autonomia e libertà di scelta circa la natura, il contenuto e
le modalità di assunzione dei singoli atti che ritenga necessari ai
fini suddetti" (v. ordinanza n. 235 del 1991);
che, d'altra parte, a svelare l'infondatezza delle dedotte
censure sta l'assorbente rilievo che l'udienza camerale, vòlta a
consentire attraverso il contraddittorio una più esauriente
valutazione circa l'effettiva necessità di svolgere ulteriori atti
di indagine, presuppone comunque che sia lo stesso pubblico
ministero, vale a dire l'unico soggetto deputato alla "gestione" di
quella attività, ad aver ritenuto esaurite le particolari cautele
che assistono la fase delle indagini preliminari, con l'ovvio
corollario di rendere la norma impugnata del tutto compatibile con
gli invocati parametri;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione,
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte