Ordinanza n. 34/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 772/1972
- art. 2legge 695/1974
usata come parametro
citata
- art. 151Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della
legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento
della obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 2
aprile 1997 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale
a carico di Lardori Gabriele, iscritta al n. 434 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova ha sollevato, con
ordinanza del 2 aprile 1997 emessa nel corso di un processo penale,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della
legge 24 dicembre 1974, n.695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge
15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della
obiezione di coscienza), in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23,
27, terzo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione;
che il rimettente ritiene che la dichiarazione di
incostituzionalità resa da questa Corte, con la sentenza n. 43 del
1997, sul terzo comma dell'art. 8, nella parte in cui non esclude la
possibilità di più di una condanna per il reato di obiezione di
coscienza al servizio militare previsto dal secondo comma dello
stesso articolo, debba essere ora estesa anche al caso sottoposto al
suo giudizio, concernente un militare imputato del reato di mancanza
alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace);
che ad avviso del tribunale, pur nella diversità del reato
contestato nel caso di specie rispetto a quello oggetto della
richiamata sentenza, la ratio del principio di tutela dei diritti
della coscienza e dunque dell'affermata impossibilità di ripetizione
delle condanne dovrebbe valere, allo stesso modo, in relazione a
coloro che, avendo manifestato una condotta di rifiuto dopo aver
assunto il servizio militare, o adducendo motivi diversi da quelli
previsti dalla legge n. 772 del 1972 o, ancora, senza addurre alcun
motivo, si siano resi responsabili di un reato previsto dal codice
penale militare di pace;
che il trattamento differenziato quanto alla ripetibilità delle
condanne, ammessa nei casi anzidetti ed esclusa in quello oggetto
della sentenza n. 43 del 1997, sarebbe lesivo degli invocati
princìpi costituzionali di uguaglianza e di protezione dei diritti
della coscienza, in particolare alla luce dell'applicabilità della
clausola di esonero dal servizio militare (art. 8, terzo comma, della
legge n. 772 del 1972), una volta espiata la pena, anche alle ipotesi
- diverse dal reato di obiezione totale al servizio - prospettate dal
rimettente, in conseguenza della sentenza n. 442 del 1993 della Corte
costituzionale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per
l'infondatezza della questione;
Considerato che il tribunale militare rimettente prospetta dubbi
sulla legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della
legge n. 772 del 1972, in quanto non esclude la possibilità di
pronunciare più di una condanna per un reato contrassegnato dal
"rifiuto" del servizio militare di leva (benché diverso, per i
motivi del rifiuto stesso, o per il tempo della sua manifestazione,
dal reato previsto nel secondo comma dell'art. 8);
che il principio affermato nella pronuncia n. 43 del 1997 di
questa Corte, del quale il rimettente chiede l'estensione al caso
anzidetto, concerne l'ipotesi in cui a una prima condanna non faccia
seguito, per un motivo legalmente previsto, l'esecuzione della pena,
venendo perciò a mancare la condizione prescritta dal terzo comma
dell'art. 8 affinché si determini l'operatività della clausola di
esonero dal servizio, con ulteriore chiamata alle armi e conseguente
procedimento penale, nella persistenza della condotta di rifiuto;
che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, nel
giudizio principale l'imputato è chiamato a rispondere per la prima
volta del reato militare di mancanza alla chiamata, per essersi
sottratto alla prestazione dell'obbligo adducendo motivi non
riconducibili a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 772 del 1972;
che nel giudizio a quo non può quindi porsi alcun problema di
ripetizione della condanna e di ulteriore irrogazione di una pena né
può venire in rilievo la clausola di esonero dal servizio contenuta
nella norma impugnata, che presuppone, evidentemente, che sia già
stata resa una prima pronuncia giudiziale sul reato;
che pertanto la questione, prospettata in via ipotetica in vista
di una evenienza futura, è priva del necessario requisito della
rilevanza (v. sentenza n. 242 del 1994) e deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15
dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di
coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974,
n.695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n.
772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di
coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23,
27, terzo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, dal
tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte