Ordinanza n. 34/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 19Costituzione
- art. 20Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice
penale promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000 dalla Corte di
cassazione nel procedimento penale a carico di A.G., iscritta al
n. 137 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 6 ottobre 2000 la Corte di
cassazione ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 402
del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della
Costituzione;
che, premesse le vicende del giudizio di merito, la Corte
rimettente sottolinea in primo luogo la rilevanza della questione,
trattandosi di verificare la legittimità costituzionale della norma
incriminatrice oggetto della contestazione all'imputato;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di
cassazione muove dalla prima decisione resa dalla Corte
costituzionale sull'art. 402 cod. pen. (sentenza n. 39 del 1965) con
la quale era stata rigettata una questione di costituzionalità,
riferita agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, essenzialmente
sul rilievo che la tutela penale rafforzata della religione
cattolica, rispetto alle altre confessioni, trovava giustificazione
nella sua connotazione di religione professata dalla maggioranza dei
cittadini, e dunque nella maggiore ampiezza e intensità delle
reazioni sociali alle offese che alla stessa religione potessero
essere rivolte;
che tuttavia - prosegue la Corte di cassazione - la nozione
di "religione dello Stato", cui si riferisce la norma in esame, oltre
a essere divenuta incompatibile con il principio supremo di laicità
dello Stato, quale affermato dalle sentenze n. 203 del 1989 e n. 149
del 1995 della Corte costituzionale, è stata comunque superata dalle
modifiche concordatarie del 1984, là dove si afferma che "si
considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato
dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione
dello Stato italiano" (punto 1 del Protocollo addizionale all'accordo
di modifica del Concordato, ratificato con la legge 25 marzo 1985,
n. 121);
che, a tale riguardo, la Cassazione rimettente rileva che la
Corte costituzionale ha ritenuto che l'espressione "religione dello
Stato" utilizzata nel codice penale, una volta venuta meno la
possibilità di attribuirle l'originario significato, non ha altro
senso se non quello di un semplice "tramite linguistico" con il quale
viene indicata la religione cattolica (sentenze n. 925 del 1988 e
n. 440 del 1995);
che, tutto ciò posto, e richiamati taluni passaggi di più
recenti decisioni della Corte costituzionale, che hanno sempre più
nettamente abbandonato il criterio "quantitativo" iniziale, fino a
escludere in modo esplicito l'ammissibilità di differenziazioni
nella tutela del sentimento religioso (sentenze n. 440 del 1995 e
n. 329 del 1997), la Corte di cassazione dubita della compatibilità
tra l'art. 402 cod. pen. - che mantiene una effettiva discriminazione
tra confessioni religiose, tutelando esclusivamente la religione
cattolica - e i principi di uguaglianza e di parità delle
confessioni religiose espressi dagli artt. 3 e 8 della Costituzione.
Considerato che la Corte di cassazione solleva, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice
penale (Vilipendio della religione dello Stato);
che, con sentenza n. 508 del 2000, successiva all'ordinanza
di rimessione, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica
questione sollevata dalla stessa Cassazione rimettente, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 cod. pen., per
violazione degli artt. 3 e 8 della Costituzione;
che, pertanto, essendo stata la norma denunciata già
dichiarata incostituzionale, la questione sollevata deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale
(Vilipendio della religione dello Stato), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione,
dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte