Art. 402 c.p.
Vilipendio della religione dello Stato
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno. 171
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
171La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo vigente dal 30 novembre 2000, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva