Ordinanza n. 340/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 544/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti
sociali e miglioramenti delle pensioni), promosso con ordinanza
emessa il 26 gennaio 1999 dal pretore di Bologna, nel procedimento
civile vertente tra Savorani Maria Domenica e l'ENPAF, iscritta al
n. 173 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visti l'atto di costituzione dell'ENPAF, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Alberto Angeletti per l'ENPAF e l'avvocato dello
Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Savorani Maria
Domenica, al fine di ottenere, quale titolare di trattamento
pensionistico erogato dall'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza farmacisti (ENPAF), l'adeguamento della pensione al
trattamento minimo corrisposto dal Fondo pensioni per i lavoratori
dipendenti, il pretore di Bologna, con ordinanza del 26 gennaio 1999,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7
della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei
trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), il quale, dopo
aver stabilito che i trattamenti pensionistici corrisposti dalle
Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere di
importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, prevede che i competenti organi delle Casse
medesime "adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la
copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreché
le disponibilità complessive delle rispettive gestioni lo consentano
e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato";
che, secondo il giudice a quo la disposizione si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3 e "38, cpv." (rectius: secondo comma),
della Costituzione "nella parte in cui... subordina l'obbligo per le
Casse di previdenza per i liberi professionisti - e, in particolare,
per l'ENPAF - di corrispondere trattamenti pensionistici d'importo
non inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i
lavoratori dipendenti, alla correlativa esistenza di disponibilità
complessive delle rispettive gestioni";
che il rimettente, nell'evidenziare che, all'esito di
apposita istruttoria, è risultata confermata l'allegazione dell'Ente
convenuto, secondo cui "le disponibilità complessive della gestione
non avevano consentito l'applicabilità ai pensionati della
disciplina in parola", esclude che la norma censurata - nella parte
in cui contempla l'obbligo per i competenti organi della Cassa di
adottare "i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura degli
oneri" - possa intendersi nel senso di ricomprendere anche
"interventi di bilancio straordinari e strutturali", giacché,
altrimenti, "resterebbe priva di effetto la clausola di salvaguardia
relativa alle disponibilità complessive delle rispettive gestioni";
che, pertanto, secondo l'ordinanza, stante l'accertata
"indisponibilità della gestione dell'Ente a sostenere il carico dei
trattamenti minimi" di pensione, la domanda proposta dalla ricorrente
potrebbe trovare accoglimento soltanto se la menzionata "clausola di
salvaguardia...fosse travolta da una pronunzia di illegittimità
costituzionale", atteso che, in base ai dati contabili acquisiti per
mezzo della consulenza tecnica d'ufficio, risulterebbe "sufficiente
un lieve adeguamento contributivo per attuare il disposto dell'art. 7
citato, senza oneri a carico dello Stato";
che il rimettente, nel rammentare che i trattamenti minimi di
pensione possono, entro i limiti della ragionevolezza, essere
discrezionalmente stabiliti in misura differenziata per le diverse
categorie di lavoratori, sostiene che, nel caso in esame, non
sussistono "ragioni atte a giustificare la prudenza del legislatore,
che ha voluto esimersi dall'affermare tout court l'obbligo delle
Casse di adottare tutti i provvedimenti (... ovviamente, leciti alla
luce dei singoli ordinamenti)" necessari a consentire, "fermo
l'esonero dello Stato", di adeguare ai minimi le pensioni erogate
dalle stesse Casse; donde il dubbio che siano stati superati dal
legislatore i limiti della ragionevolezza, con violazione dell'art. 3
della Costituzione;
che, ad avviso dell'ordinanza, stante l'esigenza che a tutte
le categorie di lavoratori sia assicurata "la conservazione nel tempo
del potere di acquisto della pensione minima ritenuta adeguata alle
esigenze di vita", la disposizione censurata, consentendo che
"nessuna pensione minima sia prevista", si porrebbe in contrasto
anche con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione;
che si è costituito in giudizio l'ENPAF, per sentir
dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la sollevata
questione;
che ha depositato atto di intervento il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e,
comunque, per l'infondatezza della questione medesima;
che, in prossimità dell'udienza, sia la parte privata che
l'intervenuto Presidente del Consiglio hanno depositato memorie
illustrative, insistendo nelle conclusioni già prese.
Considerato che la disposizione si inserisce nel peculiare
sistema della previdenza di categoria, il quale presenta un'autonomia
organizzativa, contabile e finanziaria, tale da escludere salvo casi
eccezionali il concorso dello Stato e, dunque, della collettività
generale, fondandosi sulla regola - non contestata, del resto, dal
giudice a quo - dell'autofinanziamento (tra le altre, vedi sentenze
n. 88 e n. 78 del 1995), che viene a realizzarsi, eminentemente,
attraverso l'obbligo contributivo posto a carico degli iscritti;
che con tale regola appare del tutto coerente la clausola di
salvaguardia delle "disponibilità finanziarie delle rispettive
gestioni", la quale, nell'ambito del denunciato art. 7, vale a
precisare che i competenti organi di Casse e Fondi sono tenuti -
nell'esercizio di poteri-doveri la cui portata ed i cui limiti vanno
desunti dai rispettivi ordinamenti - ad adottare tutti i
provvedimenti necessari per l'adeguamento dei trattamenti
pensionistici, senza trascurare, però, la provvista delle risorse
occorrenti ad assicurare, secondo criteri di corretta gestione, il
mantenimento dell'equilibrio finanziario;
che, così precisato il senso della disposizione, non risulta
violato non solo l'art. 3, ma nemmeno l'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, posto che, nel sistema di settore, la garanzia dei c.d.
trattamenti minimi è da ritenere condizionata, nell'an e nel quantum
al rispetto di quegli equilibri finanziari (vedi sentenze n. 119 del
1997 e n. 243 del 1992) che la norma denunciata, in modo del tutto
ragionevole, tende ad assicurare;
che, in conclusione, la questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988,
n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e
miglioramenti delle pensioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte