Ordinanza n. 342/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1996
dal pretore di Padova, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1997
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il pretore di Padova con ordinanza in data 11 dicembre
1996 ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità
del giudice, pronunciatosi con sentenza nei confronti di alcuni
imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri
concorrenti nei medesimi reati;
che dall'ordinanza di rimessione emerge che il pretore aveva in
precedenza giudicato, previa separazione dei processi, altri
imputati, accusati degli stessi reati (invasione di terreni o
edifici, ecc.) oggi ascritti ai concorrenti sottoposti al distinto
giudizio;
che il giudice a quo precisa che nella sua precedente sentenza
"in nessun momento vi è accenno alcuno agli odierni imputati",
sicché, in applicazione dei principii affermati nella sentenza n.
371 del 1996 di questa Corte, a suo avviso, non ricorrono le
condizioni per dichiarare la propria astensione nel procedimento in
corso;
che, tuttavia, ad avviso del remittente, i residui concorrenti
negli stessi reati attualmente sottoposti al suo giudizio potrebbero
ragionevolmente dolersi di vedere ristretto l'ambito della propria
difesa ai soli aspetti afferenti la propria condotta di concorso nel
fatto e non sarebbero posti in grado di adeguatamente difendersi in
riferimento alla insussistenza o irrilevanza penale del fatto
medesimo, questioni già valutate nella sentenza resa nei confronti
dei coimputati, con conseguente vulnerazione del principio del giusto
processo;
Considerato che, secondo l'ordinanza di rimessione, la logica
sottesa alla sentenza n. 371 del 1996 comporterebbe che il giudice
che si sia pronunciato in un precedente giudizio sulla
responsabilità di alcuni concorrenti sia per ciò solo colpito da
incompatibilità in relazione al processo che venga successivamente
celebrato nei confronti di altro o di altri concorrenti;
che invece quella sentenza mantiene espressamente ferma la
precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze
n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di
persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun
concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della
fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del
fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in
processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare
quella dell'altro;
che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il
principio costituzionale del giusto processo, anche indipendentemente
dalle ipotesi di concorso di persone nel reato, impedisce che uno
stesso giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi
la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo
reato;
che pertanto l'incompatibilità del giudice non può essere
estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei
confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma deve
essere ragionevolmente circoscritta ai casi in cui, con la sentenza
che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute,
sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilità
penale di una persona formalmente estranea al processo;
che di conseguenza solo attraverso la puntuale analisi
dell'effettivo contenuto della sentenza che si assuma pregiudicante
può essere accertato l'eventuale compimento di una valutazione in
ordine alla responsabilità del terzo, suscettibile di determinare
l'incompatibilità del giudice al successivo giudizio;
che, nel caso di specie, il giudice a quo nell'ordinanza di
rimessione chiarisce di non avere affatto preso in esame le posizioni
dei concorrenti estranei al processo, che sono quindi rimaste non
pregiudicate;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore
di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte