Ordinanza n. 342/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 43legge 34/1984
- art. 2legge 34/1984
usata come parametro
citata
- art. 16legge 34/1984
- art. 3legge 93/1983
- art. 5d.P.R. 68/1986
- art. 2d.lgs. 29/1993
- art. 6d.lgs. 29/1993
- art. 43d.lgs. 195/1995
- art. 1d.lgs. 195/1995
- art. 2d.lgs. 195/1995
- art. 2legge 216/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo
comma, e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e dell'art. 2, quinto
comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato,
estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di
miglioramenti economici al personale militare escluso dalla
contrattazione), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dal
Consiglio di Stato, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Antonio Brizzi ed altri, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi l'avvocato Luigi Manzi per Antonio Brizzi ed altri e
l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998, pervenuta
a questa Corte il 21 maggio 1999, il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della
Costituzione, degli articoli 16, secondo comma, e 43 della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), e dell'art. 2, quinto comma, della legge 20
marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente
della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale
relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri
Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al
personale militare escluso dalla contrattazione), "nelle parti in cui
non estendono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
l'indennità ivi attribuita al personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato";
che il remittente premette di non potersi discostare
dall'interpretazione della normativa in vigore, secondo cui
l'indennità pensionabile di cui all'art. 43, terzo comma, della
legge n. 121 del 1981 non può essere riconosciuta, in mancanza di
una esplicita apposita disposizione di legge, a dipendenti civili o
militari dello Stato o degli enti pubblici (come i vigili del fuoco)
diversi dal personale a cui è stato esteso, ai sensi dell'art. 2,
quinto comma, della legge n. 34 del 1984, il trattamento della
Polizia di Stato (Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di
finanza, Corpo degli agenti di custodia - oggi Corpo di polizia
penitenziaria - e Corpo forestale dello Stato);
che però, secondo il remittente, tale normativa potrebbe
risultare in contrasto con gli articoli 3, primo comma, 36, primo
comma e 97 della Costituzione, in quanto, attribuendo ai vigili del
fuoco un trattamento economico deteriore, e non proporzionato alla
quantità e qualità del lavoro, violerebbe i principi di
eguaglianza, di ragionevolezza e razionalità della legge, e di
perequazione retributiva (artt. 3 e 36 della Costituzione), nonché
quello di imparzialità intesa come non arbitrarietà della
disciplina adottata (art. 97 della Costituzione), perché non
terrebbe conto della identità od omogeneità delle funzioni dei
vigili del fuoco rispetto a quelle di altre categorie di personale,
cui detta indennità è attribuita, e specificamente, da un lato,
degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, investiti
anch'essi, come i vigili del fuoco, di compiti inerenti alla
prevenzione e all'estinzione di incendi; dall'altro lato, degli
appartenenti alle forze di polizia, al pari dei quali i vigili del
fuoco espleterebbero compiti di salvaguardia della sicurezza pubblica
e della pubblica incolumità, rivestendo anche le qualifiche di
agenti di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria;
che il principio dell'equiparazione del trattamento
retributivo tra il Corpo dei vigili del fuoco e le forze di polizia
risulterebbe, secondo il giudice a quo anche da varie disposizioni
legislative, riguardanti le provvidenze a favore delle famiglie dei
caduti in servizio, il trattamento dei volontari di leva divenuti
inabili per cause di servizio, la disciplina della (soppressa)
indennità di alloggio, i criteri di determinazione - nella legge 13
maggio 1961, n. 469, che ha riordinato il Corpo - di alcune
competenze retributive;
che si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nel giudizio
a quo i quali chiedono l'accoglimento della questione, condividendo e
sviluppando le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione: in
particolare insistendo sulla equipollenza delle mansioni svolte dai
vigili del fuoco e di quelle svolte dai corpi di polizia; invocando
il principio in base al quale gli appartenenti alla pubblica
amministrazione che esercitano le stesse mansioni e funzioni
avrebbero diritto al medesimo trattamento economico; e sottolineando
che l'indennità in questione sarebbe superiore alla indennità di
rischio di cui godono i vigili del fuoco;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e non
fondata";
che, secondo l'Avvocatura erariale, l'art. 16 della legge
n. 121 del 1981 indicherebbe in modo tassativo quali siano le forze
di polizia, in ragione dei compiti ad esse attribuiti, in via
ordinaria e continuativa, di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, e solo ad esse sarebbe attribuito un trattamento
giuridico-economico sostanzialmente omogeneo; esse si
differenzierebbero dal Corpo dei vigili del fuoco, che svolge servizi
non armati e normalmente privi del connotato dell'imposizione
coattiva del rispetto della legge; la disciplina in vigore non
attribuirebbe ai vigili del fuoco qualificazioni giuridiche di ordine
generale tali da caratterizzarne l'attività in termini di parità
funzionale rispetto alle forze di polizia; ad essi verrebbe
corrisposto un trattamento economico specifico rapportato alle loro
funzioni e ai relativi rischi.
Considerato che la questione sollevata investe l'art. 16, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), il quale, facendo
seguito alla statuizione per cui "ai fini della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di
polizia" l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza,
stabilisce che, "fatte salve le rispettive attribuzioni e le
normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di
ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia [oggi
Corpo di polizia penitenziaria] e il Corpo forestale dello Stato";
l'art. 43 della stessa legge, che disciplina il trattamento economico
del personale della Polizia di Stato, e in particolare, al terzo
comma, stabilisce che "il trattamento economico del personale che
espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello
retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base
alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti,
nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio" (il
sedicesimo comma, a sua volta, prevede che "il trattamento economico
previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma
dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo
dell'articolo 16"); nonché l'art. 2, quinto comma, della legge 20
marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente
della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale
relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri
Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al
personale militare escluso dalla contrattazione), ai termini del
quale, "in relazione al disposto di cui all'art. 43 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, è esteso il trattamento economico per stipendio
e per indennità mensili previsto per il personale della Polizia di
Stato all'Arma dei carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza,
degli agenti di custodia e forestale dello Stato", ribadendosi quanto
già risulta dal citato art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121
del 1981;
che, sebbene formalmente la questione investa anche una
disposizione - l'art. 16, secondo comma, della legge n. 121 del 1981
- che riguarda la definizione e la qualificazione delle forze di
polizia, il suo oggetto è in realtà limitato alla mancata
attribuzione agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco della
indennità pensionabile prevista dall'art. 43, terzo comma, della
stessa legge a favore del personale che espleta funzioni di polizia,
ed estesa, a norma del sedicesimo comma dello stesso articolo e
dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 34 del 1984, agli
appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di
finanza, di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato,
cioè agli altri corpi che sono qualificati dall'art. 16 della legge
n. 121 come forze di polizia;
che il Corpo dei vigili del fuoco è retto da uno specifico
ordinamento, facente capo fondamentalmente alla legge 13 maggio 1961,
n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del
personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco), oltre che, per quanto ancora
applicabili, alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e al r.d. 16 marzo
1942, n. 699: ordinamento nel cui ambito ne sono individuate le
funzioni, consistenti nella prevenzione e nella estinzione degli
incendi e nello svolgimento, in genere, di servizi e soccorsi tecnici
per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei
beni (cfr. art. 1 della legge n. 1570 del 1941; art. 1, primo comma,
lettera a della legge n. 469 del 1961), ed è specificamente
disciplinato lo status del relativo personale (titolo III artt. 14 e
seguenti della legge n. 469 del 1961);
che, in particolare, il trattamento economico del personale
del Corpo in passato assimilato a quello del personale militare
(art. 75 della legge n. 469 del 1961) è stato dapprima disciplinato
nell'ambito del sistema della legge quadro sul pubblico impiego, che
ne demandava la determinazione ad accordi sindacali recepiti da
decreti del Presidente della Repubblica (artt. 3, primo comma, numero
1, della legge 29 marzo 1983, n. 93), risultando fin dall'inizio
detto personale inquadrato nel comparto di contrattazione collettiva
relativo al personale delle aziende e delle amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo (art. 5 del d.P.R. 5 marzo 1986,
n. 68); successivamente, tale trattamento economico è stato
ricondotto, nell'ambito del nuovo sistema del pubblico impiego
"privatizzato", alla contrattazione collettiva e individuale (artt.
2, comma 3, e 49, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche), restando detto personale inquadrato nel medesimo comparto
di contrattazione collettiva (art. 6 del d.P.C.m. 30 dicembre 1993,
n. 593);
che a tale evoluzione legislativa è invece rimasto estraneo
il personale della Polizia di Stato e degli altri corpi di polizia,
esplicitamente escluso dal novero del personale ricondotto al nuovo
regime del rapporto di lavoro privato e del contratto collettivo, e
tuttora disciplinato dai rispettivi ordinamenti (cfr. già art. 26,
secondo comma, della legge n. 93 del 1983; e, ora, art. 2, comma 4,
del d.lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni): il relativo
trattamento economico resta dunque affidato alla legge e agli
appositi decreti emanati sulla base degli specifici accordi sindacali
relativi al settore o, per il personale militare, a seguito della
prevista concertazione (art. 43 della legge n. 121 del 1981; artt. 1,
2, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 1, del d.lgs. 12 maggio 1995,
n. 195, recante "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate");
che, pertanto, attesa la radicale differenza fra gli
ordinamenti considerati, anche per quanto riguarda le fonti della
relativa disciplina, e la diversità esistente, sotto il profilo
strutturale e funzionale, tra le categorie di dipendenti messe a
confronto, risulta improponibile e ingiustificata la pretesa di
estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al
Corpo dei vigili del fuoco la attribuzione di una singola componente
retributiva prevista dalle specifiche norme relative agli
appartenenti alle forze di polizia;
che, parimenti, risulta priva di ogni consistenza, alla luce
di quanto si è appena detto, la denuncia di violazione del principio
di imparzialità della pubblica amministrazione;
che, d'altronde, il remittente non adduce alcun argomento
idoneo a mettere in dubbio l'idoneità in sé delle norme legislative
in vigore ad assicurare, attraverso i previsti procedimenti
contrattuali, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco un
trattamento economico correlato alla qualità e quantità del lavoro
da essi svolto;
che pertanto la questione si appalesa manifestamente
infondata sotto ogni profilo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43
della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), e dell'art. 2, quinto
comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato,
estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di
miglioramenti economici al personale militare escluso dalla
contrattazione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97
della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte