Ordinanza n. 344/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma terzo
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie
professionali) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1981 dal
Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Tremendi
Francesco e l'INAIL iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 1981;
visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che il Pretore di Milano, con ordinanza 14 gennaio 1981,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 85,
terzo comma d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e
malattie professionali), in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione, nella parte in cui subordina la corresponsione al marito
superstite della rendita dovuta per infortunio mortale occorso alla
moglie alla condizione che l'attitudine al lavoro del marito stesso sia
permanentemente inferiore a meno di un terzo;
Rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi
idonei ad individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla
rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella
causa di merito;
Ritenuto, pertanto, che è stata elusa la prescrizione dell'art. 23
legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre,
nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;
che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130, 140,
257,258 e 259 del 1983), la questione deve essere dichiarata
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 85, terzo comma, d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali) proposta
in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione dal Pretore di
Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte