Ordinanza n. 344/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 12legge 801/1977
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 256 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1999
dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in
un procedimento penale, iscritta al n. 633 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento instaurato a norma
dell'art. 409, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna - chiamato a
provvedere sulla richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico
ministero, in data 3 maggio 1999, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 410 del 1998 - ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, secondo (recte: primo) comma, 101, secondo comma, e 112
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 256 cod. proc. pen., "nella parte in cui consente di
opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti privi del
connotato della segretezza in quanto già contenuti ed acquisiti al
fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo
contestualmente trasmessi alla A.G., perdono le loro caratteristiche
di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in
precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel
caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di
segretezza";
che nell'ordinanza di rimessione vengono riassunte le vicende
dalle quali hanno tratto origine i due conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato, sollevati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri nei confronti della Procura della Repubblica di Bologna e
definiti da questa Corte, rispettivamente, con le sentenze n. 110 e
n. 410 del 1998;
che dopo aver riportato o sintetizzato alcuni passaggi della
motivazione delle menzionate sentenze, il giudice rimettente motiva
sulla non manifesta infondatezza della prospettata questione di
legittimità costituzionale e ne afferma la rilevanza;
che, quanto alla prima delle due condizioni di
proponibilità, il giudice a quo ritiene "non conforme né al
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 2 (recte:
primo), Cost., né conforme alle norme a tutela della attività
giudiziaria (in primis art. 101, comma 2, e 112 Cost.) l'art. 256
c.p.p. laddove consente di opporre il segreto di Stato anche in
relazione ad atti privi del connotato della segretezza in quanto già
contenuti ed acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti
che, venendo contestualmente trasmessi alla A.G. perdono le loro
caratteristiche di segretezza, ovvero laddove non prevede che il
segreto in precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi
inefficace nel caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo
carattere di segretezza";
che la motivazione della rilevanza della sollevata questione
è affidata alla considerazione che, nel caso di specie, "si sono
ritenuti coperti dal segreto di Stato atti (quelli trasmessi dal
Questore di Bologna) che contestualmente venivano portati a
conoscenza della A.G., e che anzi in buona parte già erano in
possesso della stessa ... atti tutti che allo stato non sono
utilizzabili stante le citate pronunce della Corte, e che invece
potrebbero esserlo laddove la questione ... che qui si solleva fosse
ritenuta fondata";
che nel presente giudizio costituzionale, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo la declaratoria
di inammissibilità o di infondatezza della questione sollevata dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, e
riservandosi di svolgere deduzioni con una successiva memoria
illustrativa;
che in prossimità della data fissata per la camera di
consiglio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato una
memoria nella quale si chiede che venga dichiarata l'infondatezza
della questione;
che nella stessa memoria si afferma la natura "funzionale"
del segreto di Stato, che "non cessa di essere tale per essere stato
rivelato a soggetti non legittimati a conoscerlo", e si contesta
l'assunto secondo il quale la conoscenza, da parte di un pubblico
funzionario non abilitato, di un documento coperto da segreto di
Stato farebbe venir meno il carattere della segretezza, ritenendo la
difesa erariale tale assunto inconciliabile con il principio che
impone di evitare che un fatto illecito sia portato a più gravi
conseguenze;
che anzi secondo l'Avvocatura presenterebbe "estremi
oggettivi di rilevanza penale" lo stesso comportamento del pubblico
ministero, il quale, "venuto a conoscenza di documenti coperti da
segreto di Stato, invece di restituirli immediatamente al legittimo
detentore, informare il Presidente del Consiglio ed astenersi
dall'utilizzarli ex artt. 191 e 526 c.p.p. li ha ... posti a base di
indagini strumentali all'azione penale così [a]vviando un processo
destinato alla progressiva diffusione del segreto".
Considerato che il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna dubita, in riferimento agli artt. 3, 101,
secondo comma, e 112 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell'art. 256 cod. proc .pen., "nella parte in cui
consente di opporre il segreto di Stato anche in relazione ad atti
privi del connotato della segretezza in quanto già contenuti ed
acquisiti al fascicolo processuale, o comunque ad atti che, venendo
contestualmente trasmessi alla A.G., perdono le loro caratteristiche
di segretezza, ovvero laddove non prevede che il segreto in
precedenza ritualmente e correttamente opposto diventi inefficace nel
caso in cui l'atto da esso coperto abbia perso il suo carattere di
segretezza";
che il giudice a quo ritiene rilevante la sollevata questione
in quanto, nel caso di specie, "si sono ritenuti coperti dal segreto
di Stato atti (quelli trasmessi dal Questore di Bologna) che
contestualmente venivano portati a conoscenza della A.G., e che anzi
in buona parte già erano in possesso della stessa ... atti tutti che
allo stato non sono utilizzabili stante le citate pronunce della
Corte, e che invece potrebbero esserlo laddove la questione ... che
qui si solleva fosse ritenuta fondata";
che, nel motivare sulla rilevanza della prospettata
questione, il rimettente fa riferimento, innanzi tutto, alla sentenza
n. 110 del 1998, con la quale la Corte ha dichiarato non spettare al
pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna, né acquisire, né utilizzare, sotto
alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui
quali era stato legalmente opposto e confermato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri il segreto di Stato, né trarne comunque
occasione di indagine ai fini del promovimento dell'azione penale,
annullando conseguentemente gli atti di indagine compiuti sulla base
di fonti di prova coperte dal segreto di Stato, nonché la
sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio;
che, a séguito di tale sentenza, il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al quale gli atti erano
stati restituiti dal giudice per le indagini preliminari, reiterava
la richiesta di rinvio a giudizio, eliminando da questa i riferimenti
ai documenti trasmessi dalla Questura di Bologna;
che con ricorso del 10 luglio 1998, depositato il 14 luglio
1998, il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava un nuovo
conflitto di attribuzione nei confronti del pubblico ministero, in
persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio formulata
in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di
funzionari di polizia che con i primi avevano collaborato, e che si
assumeva nuovamente basata su fonti di prova incise dal segreto di
Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
che, in accoglimento del secondo ricorso del Presidente del
Consiglio, la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 410
del 1998 - anch'essa richiamata dal rimettente in sede di motivazione
sulla rilevanza - con la quale ha dichiarato non spettare al pubblico
ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bologna, rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio
utilizzando fonti di prova acquisite in violazione del segreto di
Stato già accertata con la precedente sentenza della Corte
costituzionale n. 110 dello stesso anno ed ha annullato la richiesta
di rinvio a giudizio in data 5 maggio 1998;
che, con le sentenze n. 110 e 410 del 1998, questa Corte ha
già disposto l'inutilizzabilità nel processo degli atti di cui si
tratta, non in applicazione dell'impugnato art. 256 cod. proc. pen.,
bensì in ragione dei princi'pi costituzionali posti a tutela del
segreto di Stato e del principio di correttezza e lealtà che deve
ispirare i rapporti tra autorità giudiziaria e Presidente del
Consiglio dei Ministri, assunti a parametro per la risoluzione dei
conflitti di attribuzione sollevati da quest'ultimo, non potendo i
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato essere definiti in
applicazione di scelte rimesse al legislatore ordinario (sentenza
n. 385 del 1996);
che, in particolare, con la sentenza n. 410 del 1998, questa
Corte ha già inoppugnabilmente definito la controversia in merito
all'utilizzabilità degli stessi atti, sui quali è stato opposto e
confermato il segreto di Stato, cui fa riferimento il giudice a quo
statuendo in via definitiva sulla non spettanza al pubblico ministero
del potere di utilizzarli ed annullando la richiesta di rinvio a
giudizio basata sugli stessi;
che, derivando inequivocabilmente, e in via definitiva, la
sanzione dell'inutilizzabilità degli atti di cui si tratta, non già
dall'art. 256 cod. proc. pen., bensì dalle due citate sentenze della
Corte costituzionale, sottratte dall'art. 137, ultimo comma, della
Costituzione, a qualsiasi forma, anche indiretta o impropria, di
impugnazione, il giudice a quo avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio a
norma dell'art. 191, comma 2, cod. proc. pen.;
che, per le ragioni su esposte, non residuava nel
procedimento penale a quo alcuno spazio per fare applicazione, ai
fini dell'identificazione degli atti non utilizzabili, dell'art. 256
cod. proc. pen., né quindi per dubitare della sua legittimità
costituzionale;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale si appalesa ictu oculi irrilevante e deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 256 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101,
secondo comma, e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il cancelliere: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte