Art. 191 c.p.p.
Prove illegittimamente acquisite
Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. ((2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale))
Testo vigente dal 18 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 237 su Normattiva