Ordinanza n. 344/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2745Codice civile
- art. 2762Codice civile
- art. 2772Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dalla
Commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto da
GE.RI.CO. S.p.a. contro Calderan Giorgia ed altro, iscritta al n. 646
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto
l'impugnazione dell'atto con il quale l'Ufficio del registro di
Venezia aveva intimato all'acquirente di un immobile il pagamento
dell'imposta di successione dovuta dai suoi danti causa e da costoro
non pagata, la Commissione tributaria regionale di Venezia, con
ordinanza del 25 gennaio 2001, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni), nella parte in cui "non
prevede che il privilegio speciale sugli immobili operi quando [...]
abbia avuto formale pubblicità e l'acquirente ed il notaio rogante
siano posti in condizione di conoscerlo";
che il rimettente riferisce: a) che in primo grado la
competente Commissione tributaria, ritenuto che la Amministrazione,
prima di intimare all'acquirente il pagamento dell'imposta di
successione, non aveva assolto l'obbligo di previa escussione degli
eredi, aveva accolto il ricorso dell'acquirente sul punto; b) che
tale decisione era stata appellata in base al rilievo che
"l'aggressione dei beni gravati da privilegio non è condizionata
alla preventiva escussione del debitore di imposta";
che il giudice a quo - assunta la marginalità della
questione relativa alla preventiva escussione degli eredi, debitori
principali - ritiene "punto focale" del giudizio la possibilità che
un soggetto venga chiamato a pagare le imposte dovute da altri, senza
alcuna possibilità di difendersi;
che nell'ordinanza di rimessione premessa la diversità della
disciplina impugnata rispetto a quella, positivamente scrutinata
dalla Corte costituzionale, relativa al privilegio in tema di INVIM -
si osserva che, in applicazione della norma censurata, all'acquirente
del bene viene intimato di pagare una imposta della quale ignora sia
l'esistenza che l'ammontare, calcolata sull'intero asse ereditario,
non rapportata al valore dell'immobile compravenduto e del tutto
svincolata dalla capacità contributiva dell'acquirente;
che, secondo il giudice a quo, la detta disposizione, tenendo
in considerazione esclusivamente "l'interesse fiscale", con
sacrificio di altri interessi, pur costituzionalmente garantiti, del
"privato cittadino", si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e
113 della Costituzione, inibendo all'acquirente "ogni possibilità di
difesa", e con l'art. 53 della Costituzione, poiché la pretesa del
fisco prescinde dalla capacità contributiva di chi è chiamato a
pagare un debito tributario altrui;
che, a rimedio dell'affermata incostituzionalità della
norma, il rimettente - richiamato l'art. 2745 del codice civile, il
quale prevede che la costituzione del privilegio può "essere
subordinata a particolari forme di pubblicità" nonché il successivo
art. 2762, secondo comma, del codice civile che, "nel caso di vendita
di macchine", subordina il privilegio del venditore alla pubblicità
ivi specificata - prospetta la possibilità di inserire nell'art. 41
del decreto legislativo n. 346 del 1990 una disposizione che imponga
alla Amministrazione finanziaria, per opporre il privilegio ai terzi
acquirenti di beni ereditari, la iscrizione dello stesso presso
"l'Ufficio dei registri immobiliari";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque
di infondatezza della questione;
che, in particolare, secondo la difesa pubblica, la questione
sarebbe inammissibile in quanto sollevata dal rimettente senza il
preventivo esame del motivo di appello formulato dalla
Amministrazione, il cui eventuale rigetto renderebbe la questione
irrilevante;
che, quanto al merito, l'Avvocatura rileva che il privilegio
di cui alla norma censurata, la quale si limiterebbe a richiamare
l'istituto già compiutamente regolato dall'art. 2772 del codice
civile, si inserisce nell'ambito delle garanzie apprestate
all'interesse pubblico alla certa e rapida riscossione dei tributi,
la cui preminenza giustifica la posizione di "vantaggio" attribuita
alla Amministrazione nei confronti sia degli altri creditori che
dell'eventuale acquirente del bene gravato dal privilegio;
che, secondo la medesima difesa, l'acquirente, accertato che
il bene oggetto della compravendita proviene da una successione
ereditaria relativamente alla quale potrebbe essere ancora pendente
il termine per l'esercizio del privilegio, potrebbe richiedere
all'alienante la prova dell'avvenuto adempimento degli obblighi
fiscali inerenti la successione.
Considerato che il giudice rimettente, dubitando della
legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni),
nella parte in cui "non prevede che il privilegio speciale sugli
immobili operi quando [...] abbia avuto formale pubblicità e
l'acquirente ed il notaio rogante siano posti in condizione di
conoscerlo", ipotizza, onde rimuovere il dedotto contrasto con gli
artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, l'inserimento nell'art. 41
del decreto legislativo n. 346 del 1990 "di una norma che imponga
all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione del privilegio presso
l'Ufficio dei registri immobiliari";
che, a prescindere da ogni altra considerazione, la richiesta
pronuncia additiva non si pone quale soluzione costituzionalmente
necessitata, giacché, al riguardo, è comunque prospettabile una
pluralità di soluzioni la cui scelta è rimessa alla
discrezionalità del legislatore (cfr. sentenza n. 291 del 2001);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41 del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte