Art. 2745 c.c.
Fondamento del privilegio
Il privilegio e' accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio puo' tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; puo' anche essere subordinata a particolari forme di pubblicita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva