Ordinanza n. 345/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 28Statuto dei lavoratori
- art. 16legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dal
d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum
popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art.
19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché
differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima),
promossi con ordinanze emesse:
1) il 5 marzo 1996 dal pretore di Brindisi nel procedimento
civile vertente tra S.U.L.T.A. ed altra e SEAP S.p.a., iscritta al n.
435 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;
2) il 12 febbraio 1996 dal pretore di Latina sul ricorso proposto
da F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B. contro la Standa S.p.a., iscritta al n.
437 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione della F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B. e
della Standa S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso, ai sensi
dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dal Sindacato
Unitario dei Lavoratori del Trasporto Aereo (SULTA) e dalla
Confederazione Unitaria di Base (CUB) contro la SEAP S.p.a., per
denunciare come antisindacale il rifiuto di riconoscimento della
rappresentanza sindacale aziendale costituita nell'ambito delle
associazioni ricorrenti, il pretore di Brindisi, con ordinanza del 5
marzo 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19
della legge citata n. 300 del 1970, nella parte in cui limita il
riconoscimento delle rappresentanze aziendali, ai fini delle tutele e
agevolazioni previste nel titolo III della legge medesima, alle sole
organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi;
che, ad avviso del giudice rimettente, il testo oggi vigente
della norma impugnata viola il principio di eguaglianza perché
consente comportamenti discriminatori del datore di lavoro nei
confronti dei sindacati rappresentati nell'azienda fino "alla
possibile negazione della cittadinanza aziendale a rappresentanze con
forte seguito, ma considerate scomode";
che sarebbe violato altresì il principio della libertà
sindacale perché "il sindacato può subire in sede di trattativa per
la stipula di contratti o accordi collettivi un condizionamento della
propria autonomia, ... Non può, invero, considerarsi libera una
organizzazione sindacale che si trovi di fronte alla scelta tra la
firma di un contratto ritenuto non rispondente agli interessi dei
suoi aderenti, con il vantaggio di acquisire i diritti e le
prerogative di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori, e il
rifiuto di firmare un siffatto contratto, rinunziando però a tali
diritti";
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata;
che analoga questione, in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della
Costituzione, è stata sollevata dal pretore di Latina, con ordinanza
del 12 febbraio 1996, nel procedimento promosso, ai sensi dell'art.
28 della legge n. 300 del 1970, dalla FLAICA Uniti (Federazione
Lavoratori Agro-Industria-Commercio e Affini Uniti), aderente alla
Confederazione Unitaria di Base (CUB), contro la S.p.a. Standa;
che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 19 della legge n.
300 del 1970, nel testo modificato dalla consultazione referendaria,
viola i princìpi di eguaglianza e di libertà sindacale perché, da
un lato, "introduce una ingiustificata discriminazione che privilegia
soggetti meno meritevoli di tutela", consentendo il riconoscimento di
rappresentanze aziendali di organizzazioni sindacali "prive di
qualunque rappresentatività alla sola condizione di stipulare un
contratto", dall'altro, perché priva il sindacato dell'"autonomia
del proprio riconoscimento";
che è ritenuto violato anche l'art. 2 della Costituzione,
"atteso che il sindacato viene indotto a sottoscrivere accordi che
possono non avere il fine di perseguire gli interessi dei
rappresentati, ma piuttosto quello di ritagliarsi, con i diritti di
cui al titolo III dello statuto, una porzione di potere";
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita l'associazione sindacale ricorrente, senza peraltro
depositare memoria, né formulare conclusioni;
che si è pure costituita la S.p.a. Standa chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che, con riguardo al richiamo dell'art. 2 della Costituzione, la
società costituita obietta che questa norma, nel riconoscere i
diritti del singolo nelle formazioni sociali, al più può riferirsi
alla garanzia della libertà sindacale, peraltro specificamente
sancita dall'art. 39, non alla normazione di sostegno del sindacato
nei luoghi di lavoro, delimitata dalla norma denunziata, la quale,
anche nella nuova versione, "è sempre attuazione del principio
pluralistico, come di quelli solidaristico e personalistico, secondo
i criteri selettivi del legislatore";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata.
Considerato che i giudizi introdotti dalle due ordinanze, avendo
per oggetto questioni analoghe, possono essere riuniti e decisi con
unico provvedimento;
che, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, la
questione è già stata portata dai pretori di Milano e di Latina
all'esame di questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con
sentenza n. 244 del 1996;
che palesemente inconsistente è il nuovo argomento, sopra
riferito, addotto dalla prima ordinanza a sostegno della pretesa
violazione dell'art. 39 della Costituzione La tutela costituzionale
dell'autonomia collettiva garantisce la libertà di decisione del
sindacato in ordine alla stipulazione di un contratto collettivo con
un certo contenuto, e dunque garantisce il sindacato contro
comportamenti dell'altra parte o di terzi, in particolare del potere
politico, diretti a interferire nel processo di formazione della sua
volontà, turbandone la libera esplicazione. Non di questo tipo è
l'incidenza che sulle scelte del sindacato può avere la
considerazione dell'effetto legale, esterno al contenuto del
regolamento negoziale, collegato dall'art. 19 alla sottoscrizione di
un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva:
l'alternativa prospettata dal pretore di Brindisi può bensì in
qualche misura condizionare il sindacato, ma non viziandone la
determinazione volitiva, bensì come fattore del calcolo
costi-benefici che esso, come ogni contraente, deve compiere per
valutare la convenienza di stipulare o no il contratto a quelle
condizioni;
che parimenti infondato è l'argomento con cui la seconda
ordinanza evoca il parametro dell'art. 2 della Costituzione, che
garantisce i diritti inviolabili dell'individuo non solo nei
confronti dei poteri pubblici, ma anche nei confronti delle autorità
private preposte al governo delle formazioni sociali in cui si svolge
la sua personalità. Un sindacato, quale quello ipotizzato dal
pretore di Latina, disposto a sottoscrivere un cattivo contratto per
i suoi rappresentati pur di ritagliarsi una porzione di potere in
azienda, non lede alcun diritto inviolabile dei suoi iscritti, ma
semplicemente non tutela come dovrebbe i loro interessi
configurandosi o come un sindacato sfuggito al controllo degli
associati, cioè non più rispettoso del precetto costituzionale di
democraticità interna, o, al limite, come un sindacato di comodo
vietato dall'art. 16 dello statuto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante
dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312
(Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e
parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore
dell'abrogazione medesima), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3
e 39 della Costituzione, dai pretori di Brindisi e di Latina con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte