Ordinanza n. 346/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 565 e 460 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 7 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Verona nel procedimento penale a
carico di Guido Morari, iscritta al n. 708 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Verona, con ordinanza in data 7 ottobre 1991, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 565 e 460 c.p.p. nella parte in cui non prevede, nel decreto di
condanna, la nomina di un difensore all'imputato che ne sia privo e
la notifica del decreto stesso al medesimo difensore, affinché
questi possa consigliare l'imputato per l'eventuale richiesta -
prevista dall'art. 565, capoverso, c.p.p. - del giudizio abbreviato o
dell'applicazione della pena a norma dell'art. 444;
che la mancanza di tale previsione può dar luogo, ad avviso del
rimettente, ad un contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3 e
24 della Costituzione;
che il giudice a quo non condivide la tesi interpretativa
seguita nella sentenza di questa Corte n. 344 del 1991, che
consentirebbe all'opponente di formulare la scelta tra i riti
alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio;
Considerato che, anche a ritenere con il giudice a quo e con il
più recente orientamento interpretativo della Corte di cassazione
che il decreto che dispone il giudizio debba essere emanato ai sensi
dell'art. 464 c.p.p. anche per i reati di competenza del pretore e
non debba quindi contenere un nuovo avviso all'imputato circa le
opzioni per i procedimenti speciali, non può ravvisarsi l'asserito
contrasto degli artt. 565 e 460 c.p.p. con il diritto di difesa
dell'imputato;
che, difatti, essendo tale avviso già contenuto nel decreto
penale di condanna (art. 460, comma 1, lett. e, c.p.p.), il termine
di quindici giorni previsto per l'opposizione, oltre ad apparire
congruo ai fini di questa - come già ritenuto dalla giurisprudenza
costituzionale (sentt. nn. 189 e 159 del 1972, n. 16 del 1970, n. 136
del 1967, nn. 27 del 1966 e 170 del 1963) nel regime del codice
abrogato, per un termine ancora minore - è tale da consentire anche
la opzione tra i diversi riti;
che, invero, il predetto termine è sufficiente all'imputato per
consultarsi eventualmente con un difensore di sua fiducia, mentre la
natura della pena è tale da non esigere necessariamente la nomina di
un difensore di ufficio, nel bilanciamento con le esigenze di
speditezza dell'attività giudiziaria;
che la questione, anche sotto il profilo ora prospettato, è
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 565 e 460 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte