Ordinanza n. 346/1996
Altra decisione · depositata il 18/10/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1991
dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra
Palermo Francesco e Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni,
iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da
Francesco Palermo contro il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni per ottenere il risarcimento del danno sofferto a
causa del ritardato recapito di un plico "espresso", il Tribunale di
Reggio Calabria, con ordinanza del 9 luglio 1991, pervenuta a questa
Corte il 9 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
28, 43, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice
postale), "nella parte in cui esclude che l'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni sia tenuta a risarcire il danno
cagionato agli utenti dall'ingiustificato ritardo nel recapito della
corrispondenza";
che, nella specie, il plico - contenente il materiale informativo
e i moduli occorrenti per presentare domanda di ammissione a un
pubblico concorso bandito dalla Commissione della comunità economica
europea - è stato consegnato per la spedizione all'ufficio postale
di Roma il 19 gennaio 1990 ed è pervenuto a Reggio Calabria il 21
febbraio successivo quando era ormai scaduto il termine (16 febbraio
1990) per la domanda;
che la norma esoneratrice dell'Amministrazione postale da
responsabilità per i danni causati dal ritardo - di oltre un mese
dalla consegna da parte del mittente - del recapito del plico al
destinatario è ritenuta costituzionalmente illegittima, in
riferimento ai parametri richiamati, alla stregua della sentenza n.
303 del 1988 di questa Corte, secondo cui il collegamento istituito
dall'art. 43 della Costituzione tra le nozioni di servizio pubblico
essenziale e la nozione di impresa comporta l'assoggettamento della
gestione del servizio al diritto comune della responsabilità per
inadempimento contrattuale;
Considerato che, nel periodo di quasi cinque anni trascorso dalla
data dell'ordinanza di rimessione alla data alla quale essa è
pervenuta a questa Corte, è intervenuto il d.l. 1 dicembre 1993, n.
487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha
trasformato l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
in ente pubblico economico denominato "Ente Poste Italiane";
che, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del decreto, il nuovo
Ente è succeduto nei rapporti attivi e passivi della cessata
Amministrazione;
che, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continuano
ad applicarsi in via transitoria in quanto compatibili con il nuovo
ordinamento;
che pertanto si rende necessaria una nuova valutazione di
rilevanza, da parte del giudice rimettente, della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte