Ordinanza n. 346/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 5 giugno
1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati
previsti dall'articolo 90 della Costituzione), promosso, in un
procedimento penale, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1999 dal
Tribunale di Roma, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1ª serie
speciale - n. 11, dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione di uno degli imputati nel
procedimento a quo;
Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore
Guido Neppi Modona;
Uditi gli avvocati Carlo Federico Grosso e Gustavo Pansini per la
parte costituita.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 dicembre 1999 il Tribunale
di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma,
111 della Costituzione e 9 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione
e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia
di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della
Costituzione), questione di legittimità costituzionale della legge 5
giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di
reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione), nella parte in
cui non prevede l'incompatibilità del collegio per i reati
ministeriali ad emettere il decreto che dispone il giudizio;
che nell'udienza del 9 dicembre 1999 il rimettente - premesso
che procede per il reato di corruzione continuata commesso nel luglio
1991 nei confronti di imputati rinviati a giudizio con decreto del
collegio per i reati ministeriali del 24 luglio 1998 - ha sollevato,
a seguito di eccezione della difesa, la questione di
costituzionalità sul presupposto che dalla declaratoria di
illegittimità costituzionale deriverebbe la nullità del decreto che
ha disposto il giudizio e, quindi, la regressione del giudizio alla
fase dell'udienza preliminare;
che il rimettente ritiene che il legislatore costituzionale,
probabilmente a causa della lunga procedura di approvazione della
legge, non aveva tenuto conto della imminente entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale, e si era perciò limitato a
istituire, con l'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989, un
collegio che aveva le stesse funzioni del giudice istruttore nel
codice di procedura penale del 1930, senza che si ponesse, quindi,
alcun problema di competenza o di incompatibilità;
che, secondo il giudice a quo tale sistema è stato
sovvertito a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale e della scomparsa della figura del giudice
istruttore, nonché delle sentenze con le quali la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34 cod. proc.
pen. tutte le volte in cui non era prevista l'incompatibilità del
giudice che in precedenza avesse espresso valutazioni di merito sulla
medesima regiudicanda;
che nell'attuale disciplina la previsione che il collegio per
i reati ministeriali svolga funzioni inquirenti, sia pure con la
garanzia della formazione collegiale del giudice, e possa poi
decidere del rinvio a giudizio, è in contrasto con il principio
costituzionale dell'imparzialità del giudice;
che ad avviso del Tribunale rimettente, tuttavia, il
contrasto non discende dalle disposizioni della legge costituzionale
n. 1 del 1989, bensì dalla disciplina dettata dalla legge n. 219 del
1989 o, meglio, dalla interpretazione che di essa ha dato la Corte di
cassazione;
che infatti, secondo il Tribunale, la legge costituzionale -
che all'art. 9, comma 4, dispone che dopo l'autorizzazione
dell'assemblea il procedimento continui "secondo le norme vigenti" -
e la legge ordinaria - che all'art. 3, comma 1, si limita a ribadire
quella disposizione - indurrebbero a ritenere che la richiesta di
rinvio a giudizio debba essere rivolta al giudice dell'udienza
preliminare;
che peraltro la Corte di cassazione, con giurisprudenza
costante, ha ritenuto che competente a proseguire il procedimento sia
il collegio per i reati ministeriali, escludendo che detta funzione
spetti al giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario;
che a parere del giudice a quo la legge n. 219 del 1989,
interpretata alla stregua del diritto vivente, viola i principi
costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di presunzione di non
colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), comportando una
diminuzione di garanzia per gli imputati giudicati in udienza
preliminare dal collegio di cui all'art. 7 della legge costituzionale
n. 1 del 1989, "in quanto impedisce loro di esercitare il diritto di
chiedere e di ottenere, in modo imparziale, l'applicazione della pena
o il giudizio abbreviato", nonché il principio del giusto processo
(art. 111 Cost.), in quanto il collegio per i reati ministeriali ha
funzioni di pubblico ministero e di giudice;
che si è costituito in giudizio l'ex ministro imputato nel
procedimento a quo concludendo per l'accoglimento della questione;
che nella memoria di costituzione la difesa della parte
rileva che la legge costituzionale n. 1 del 1989, istituendo lo
speciale collegio costituito presso ciascuna sede di Corte di appello
(art. 7), ha inteso giurisdizionalizzare e rafforzare, attraverso la
previsione della collegialità, esclusivamente le garanzie del
procedimento ministeriale nella fase istruttoria, assegnando a un
organo collegiale la delicata funzione di preventivo "filtro
giurisdizionale" della notitia criminis;
che di conseguenza, ad avviso della parte, l'autorizzazione a
procedere segna, nel disegno della legge costituzionale, l'ultimo
momento del regime procedimentale speciale, come è dimostrato dai
lavori preparatori;
che la legge n. 219 del 1989, attuativa della legge
costituzionale, ha dettato una serie di norme che chiariscono che al
collegio è attribuita una funzione - essenziale - di pubblico
ministero (cui si connette il potere di disporre d'ufficio
l'archiviazione) e una funzione - accessoria - di giudice per le
indagini preliminari (competente a disporre l'incidente probatorio,
l'archiviazione, la riapertura delle indagini);
che la legge (art. 3, comma 1) ha altresì chiarito che con
il ricevimento degli atti provenienti dall'organo politico si
conclude definitivamente la fase delle indagini assegnate al collegio
e si attiva il rito ordinario;
che pertanto, come la richiesta di emissione del decreto che
dispone il giudizio deve essere presentata dal pubblico ministero,
così la competenza a celebrare l'udienza preliminare dovrebbe essere
riconosciuta al giudice per le indagini preliminari del tribunale
ordinario;
che l'opposta interpretazione, che affida al collegio la
celebrazione dell'udienza preliminare, comporta o che la possibilità
di fruire di patteggiamento e giudizio abbreviato è esclusa per i
ministri e per i "laici" concorrenti nel reato a questi attribuito,
oppure che nei confronti di tali soggetti i riti alternativi possono
essere celebrati da un giudice che ha esercitato funzioni di pubblico
ministero;
che, nonostante ciò, il diritto vivente attribuisce la
competenza funzionale di giudice dell'udienza preliminare al collegio
di cui all'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989;
che tale interpretazione conduce a soluzioni inaccettabili
dal punto di vista della coerenza dei principi affermati,
legittimando un sistema che trascura completamente l'esigenza,
ineludibile, che il giudice sia terzo e perciò imparziale;
che, ad avviso della parte costituita, la disciplina
denunciata si pone in contrasto con l'attuale testo dell'art. 111
Cost., non potendosi ipotizzare che la Corte ne dichiari "la
conformità alla norma costituzionale previgente, ignorando
l'attualità del contrasto con la norma modificata";
che inoltre - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
"parametri fondanti, a proposito di imparzialità del giudice, il
principio del giusto processo", nonché in riferimento all'art. 101
Cost., "che, garantendo l'imparzialità del giudice, postula la
passività processuale di costui", - non è rintracciabile nel
sistema una valida ragione per riservare ai ministri una posizione di
svantaggio nell'esercizio dei propri diritti nel processo;
che la parte conclude che la tutela dei principi
costituzionali evocati non potrebbe comunque essere assicurata
attraverso il ricorso agli istituti dell'astensione e della
ricusazione, in quanto la situazione in esame attiene alla sequenza
di funzioni di pubblico ministero e di giudice attribuite alla stessa
persona fisica, di modo che, ricorrendo la regola, o comunque
l'esigenza, di cui all'art. 34, comma 3, cod. proc. pen., si impone
l'adozione di un criterio generale che sancisca tale causa di
incompatibilità;
che in sede di discussione i difensori della parte hanno
ulteriormente sviluppato le ragioni a sostegno dell'illegittimità
costituzionale della disciplina censurata.
Considerato che la questione di costituzionalità sollevata dal
Tribunale di Roma, quale giudice del dibattimento, riguarda la
mancata previsione dell'incompatibilità del collegio per i reati
ministeriali a svolgere la funzione di giudice dell'udienza
preliminare e a disporre il rinvio a giudizio dell'imputato;
che, in punto di rilevanza, nell'ordinanza di rimessione si
afferma che l'accoglimento della questione determinerebbe la
regressione del procedimento in corso alla fase dell'udienza
preliminare;
che, come questa Corte ha già rilevato nell'ordinanza n. 36
del 1999, il diritto vivente esclude che i provvedimenti adottati dal
giudice che versa in una situazione di incompatibilità siano affetti
da nullità, in quanto le cause di incompatibilità non incidono sui
requisiti di capacità del giudice, costituendo invece motivo di
ricusazione, da far valere nei termini e modi previsti dall'apposita
procedura (v. in proposito anche la sentenza n. 473 del 1993);
che il giudice rimettente non chiarisce in base a quale
principio o regola processuale l'accoglimento della questione
determinerebbe la regressione del procedimento alla fase ormai
esaurita dell'udienza preliminare, tanto più che dall'ordinanza di
rimessione neppure risulta che la parte abbia tempestivamente
attivato, nel corso del procedimento avanti al collegio per i reati
ministeriali, la procedura di ricusazione del giudice ritenuto
incompatibile;
che il difetto di motivazione sulla rilevanza comporta che la
questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della
Costituzione e 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1,
dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte