Ordinanza n. 347/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25 legge 3
maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari), promossi con due
ordinanze emesse il 10 novembre 1984 dal Tribunale di Treviso nei
procedimenti civili vertenti tra Menegaldo Innocente e Ditta Azienda
Agricola F.lli Mercante, iscritte ai nn. 1 e 2 del registro ordinanze
1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis
dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Mercante e di Menegaldo
Innocente, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Menegaldo Innocente e l'impresa "Azienda agricola Fratelli Mercante" ed
avente per oggetto la conversione di un contratto di mezzadria in
affitto il Tribunale di Treviso con ordinanza del 10 novembre 1984
(reg. ord. n. 1 del 1985) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203;
che la stessa questione veniva sollevata dal medesimo Tribunale con
ordinanza in pari data (reg. ord. n. 2 del 1985) emessa nel
procedimento vertente tra Menegaldo Carlo e la suddetta impresa;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
richiamando la sentenza di questa Corte n. 138 del 1984 ed affermando
così che la questione doveva ritenersi già decisa;
che entrambi i concessionari si costituivano, richiamando anch'essi
la citata sentenza;
che anche la concedente si costituiva chiedendo dichiararsi la
questione inammissibile;
che nell'imminenza della camera di consiglio le parti private
Mercante e Menegaldo illustravano ulteriormente gli argomenti già
svolti nei loro atti di costituzione.
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro
identità;
che nell'ordinanza di rimessione manca la descrizione della
fattispecie concreta, onde è impossibile individuare l'oggetto della
censura, la quale, da un lato, sembrerebbe rivolta contro l'atto
amministrativo di riconoscimento della qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale (appunto perciò viene richiamata a
sostegno una dichiarazione di Mercante Vittorio) e, dall'altro, invece,
nella motivazione parrebbe diretta - in maniera peraltro assiomatica e
confusa - contro la l. 9 maggio 1975 n. 153 (Attuazione delle direttive
del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura);
nel dispositivo, infine, viene denunciato l'art. 25 l. 3 maggio 1982 n.
203, relativo alla disciplina dei contratti agrari;
che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25 l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 4 e 44 Cost. dal Tribunale di Treviso con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F. to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte