Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA - SOCCIDA PARZIARIA CON CONFERIMENTO DI PASCOLO - APPORTO DI BESTIAME DA PARTE DEL SOCCIDANTE INFERIORE AL QUINTO DEL VALORE COMPLESSIVO - CONVERSIONE AUTOMATICA IN AFFITTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In base alla regola dell'assorbimento - che determina la disciplina dei contratti misti - nel caso in cui l'apporto di bestiame da parte del soccidante sia inferiore al quinto del valore dell'intero bestiame, la soccida parziaria con conferimento di pascolo va ricondotta allo schema della soccida con conferimento di pascolo, la quale, a differenza della soccida parziaria, e' automaticamente convertibile in affitto, essendo 'ex lege' esclusa la possibilita' di contributo del soccidante alla direzione dell'impresa. Consegue che, nel caso di cui trattasi, la convertibilita' in affitto per volonta' unilaterale del soccidario non e' altro che un'applicazione dell'analoga norma sulla soccida con conferimento di pascolo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma secondo, L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui prevede l'incondizionata convertibilita' in affitto dei contratti di soccida parziaria con conferimento di pascolo se l'apporto di bestiame del soccidante e' inferiore al quinto del valore complessivo). - S. n. 138/1984.
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - CONVERSIONE IN AFFITTO - MODALITA' - RICHIESTA DEL MEZZADRO - OPERATIVITA' AUTOMATICA - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost. - in quanto tali norme prevedono che la conversione della mezzadria in affitto sia attuabile, per quanto riguarda il concessionario, attraverso il solo atto di esercizio del diritto da parte di questo ultimo. E' stata infatti gia' dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 41 e 44 Cost., dell'art. 25 di detta legge n. 203/1982 (nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 legge n. 153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il consenso del concedente stesso) e dell'art. 30 della legge medesima, escludendosi peraltro che l'istituto della conversione c.d. "automatica" violi, di per se', gli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost.. - S. n. 138/1984.
sentenza 61/1986massima n. 12300 Riguarda ancheart. 26 Contratti agrariart. 28 Contratti agrariart. 30 Contratti agrari
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - IN GENERE - CONVERSIONE C.D. "AUTOMATICA" DELLA MEZZADRIA IN AFFITTO - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevate in quanto tali norme prevedono la conversione c.d. "automatica" della mezzadria in affitto (attuabile cioe' attraverso il solo esercizio del diritto del mezzadro), che si ipotizza lesiva dei diritti del concedente a non essere trattato in maniera deteriore rispetto alla controparte negoziale, del suo diritto al lavoro, nonche' dei suoi diritti di iniziativa economica e di proprieta'. La Corte infatti ha gia' deciso tali questioni, dichiarando la illegittimita' dell'art. 30 e parzialmente dell'art. 25 della l. n. 203 cit.), escludendo pero' che l'istituto della conversione violi, di per se', alcuno dei parametri costituzionali richiamati. - S. n. 138/1984; O. nn. 88 e 250/1985.
Riguarda ancheart. 26 Contratti agrariart. 28 Contratti agrariart. 30 Contratti agrari
CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - OPERATIVITA' AUTOMATICA SU RICHIESTA DEL MEZZADRO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44, 46 Cost., degli artt. 25, 26, 28, 29, 30 e 31 l. 3 maggio 1982, n. 203 sollevate deducendo il contrasto con dette norme costituzionali della disciplina dettata in tema di conversione del contratto di mezzadria in affitto. Infatti tali questioni (ancorche' sia nuova la denuncia degli artt. 26, 28, 29 e 31) sono state tutte gia' decise dalla Corte che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30 e parzialmente dell'art. 25. - S. n. 138/1984.
sentenza 88/1985massima n. 10794 Riguarda ancheart. 31 Contratti agrariart. 26 Contratti agrariart. 30 Contratti agrariart. 29 Contratti agrariart. 28 Contratti agrari
CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE DEL CONTRATTO DI MEZZADRIA IN AFFITTO - FINALITA' - QUESTIONI IN VARIO SENSO GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26, 28, 30 e 31. - cst artt. 3, 4, 41, 42 e 43.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 43 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 30, e 31 l. 3 maggio 1982, n. 203, sollevate in quanto tali norme prevedono la conversione c.d. "automatica" della mezzadria in affitto, attuabile cioe' attraverso il solo atto di esercizio del diritto da parte del mezzadro, in quanto le questioni sono state gia' decise dalla Corte la quale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 30 e parzialmente dell'art. 25 di detta legge n. 203/1982, escludendo peraltro che l'istituto della conversione violasse gli artt. 3, 41, 42 e 43 della Costituzione e sulla base delle cui argomentazioni risulta assorbita anche la ulteriore censura, prospettata dai giudici a quibus, relativa all'art. 4 della Costituzione. - S. n. 138/1984.
Riguarda ancheart. 26 Contratti agrariart. 30 Contratti agrariart. 31 Contratti agrariart. 28 Contratti agrari
CONTRATTI AGRARI - TRASFORMAZIONE DELLA MEZZADRIA IN AFFITTO - CONVERSIONE FORZOSA - POSIZIONE DI FAVORE DEL MEZZADRO - GIUSTIFICAZIONE - LIMITI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25 e 26. - cst artt. 4 e 41.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 25 e 26 della stessa l. n. 203/1982, sollevate - in riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione - sotto il profilo che la conversione della mezzadria in affitto puo' porre il concedente-imprenditore nella necessita' di abbandonare la propria attivita' professionale, in quanto identiche questioni sono state gia' decise e non ricorrono ulteriori e nuovi profili che possano indurre la Corte a modificare la propria precedente giurisprudenza. - S. n. 138/1984.
Riguarda ancheart. 26 Contratti agrari
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI INDIVIDUARE L'OGGETTO DELLA CENSURA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - CONTRATTI AGRARI. - l 3 maggio 1982, n. 203, art. 25. - cst artt. 3, 4 e 44.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 44 Cost., dell'art. 25 l. 3 maggio 982, n. 203, relativo alla disciplina dei contratti agrari. Nell'ordinanza di rimessione manca infatti la descrizione della fattispecie concreta, onde e' impossibile individuare l'oggetto della censura.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CONTRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - OPERATIVITA' AUTOMATICA SU RICHIESTA DEL MEZZADRO (SENZA IL CONSENSO DEL CONCEDENTE) - NECESSITA' DELL'ADESIONE DEL MEZZADRO SE RICHIESTA, INVECE, DAL CONCEDENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - SITUAZIONI INTRINSECAMENTE ETEROGENEE - TRATTAMENTO NORMATIVO DI FAVORE - NON ARBITRARIETA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il principio di eguaglianza esige la stessa disciplina per situazioni identiche o sostanzialmente analoghe, mentre richiede un regolamento differenziato per quelle che siano caratterizzate da intrinseca eterogeneita'. Nel merito, la posizione di imprenditore riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza ordinaria al mezzadro (che, in base all'art. 6 della L. 15 settembre 1964 n. 756, ha ottenuto, insieme al concedente, la contitolarita' del potere di direzione dell'impresa) non impedisce che il legislatore possa tenere conto degli effettivi contenuti dei rapporti sociali i quali, se pure in precedenza unificati e confluenti in un'analoga qualifica giuridico-formale, pur tuttavia nella realta' fenomenica metagiuridica conservano una loro intrinseca diversita', alla quale la legge successiva, in base a mutati orientamenti, intende dare rilievo: ed e' evidente come alla comune condirezione (nel cui ambito non e' d'altronde pacifico che i poteri delle due parti siano identici) il mezzadro aggiunge il lavoro manuale e con esso un vincolo piu' intenso e diretto con il fondo, elementi questi che non irrazionalmente possono determinare nei suoi confronti una maggiore attenzione e una piu' spiccata considerazione da parte del legislatore. Pertanto, il migliore trattamento riservato al mezzadro in tema di conversione in affitto di contratti associativi agrari in corso non e' arbitrario ma trova fondamento in una scelta economico-sociale e politica che, come tale, e' riservata al legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sotto il profilo della diversita' ingiustificata di trattamento, dato che, mentre la richiesta del mezzadro trasforma senz'altro il contratto associativo in affitto, l'analoga richiesta del concedente e' operativa solo se vi e' l'adesione dell'altra parte).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CON- TRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - POTERE DISPOSITIVO DELLE PARTI PER I RAPPORTI IN CORSO - PRESUNTA IRRAGIONEVOLEZZA INTRINSECA DELLA NORMA - INSUSSITENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il potere dispositivo (circa la convertibilita' in affitto di contratti associativi in corso) riconosciuto dalla L. n. 203 del 1982 alle parti, le quali possono valutare nel singolo caso il funzionamento dello strumento giuridico scelto e la facolta', loro accordata, di perdurare nel rapporto in atto, non appare irrazionale rispetto alla tendenziale inclinazione del legislatore per il contratto di affitto e al suo giudizio sfavorevole per la mezzadria (per la sua intrinseca inidoneita' funzionale a realizzare, di regola, il modello agrario piu' conveniente). Ed invero, la scelta legislativa, incondizionatamente obbligatoria per i futuri contratti, e' stata logicamente esclusa per le unita' produttive insufficienti, in quanto l'inidoneita' del fondo non permetterebbe di conseguire il potenziamento e miglioramento dell'agricoltura. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, per asserita incompatibilita' del potere dispositivo attribuito ai soggetti interessati con il carattere automatico, o coattivo, della trasformazione richiesta dal mezzadro).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CON- TRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO CHE SI CONFIGUREREBBE UN TRASFERIMENTO DELL'IMPRESA AGRICOLA - INSUSSISTENZA - SI HA SOLO UNA LEGITTIMA LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE - FINALITA' - RAZIONALE SFRUTTAMENTO DEL SUOLO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La conversione in affitto di contratti associativi in corso non configura un trasferimento dell'impresa agricola, ma soltanto una limitazione dell'autonomia negoziale, sostituendosi al rapporto originario di mezzadria quello di affitto: il titolare del fondo mantiene integro il diritto, generalmente reale, che aveva sui beni, e continua a goderne sia pure attraverso un tipo di contratto (anche se diverso rispetto a quello precedentemente stipulato, esso e' pur sempre preordinato al razionale sfruttamento del suolo e trova nella pratica degli affari larga applicazione), alla scadenza del quale il concedente riprende la libera disponibilita' dei beni aziendali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 43 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata sul presupposto che la conversione importi, a carico del concedente, l'espropriazione dell'impresa, senza rispetto della riserva di legge, potendo le parti escludere la conversione, e senza previsione di indennizzo, disponendo inoltre il trasferimento a favore di soggetti diversi da quelli indicati dalla norma costituzionale).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CON- TRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 46 DELLA COSTITUZIONE - RIFERIBILITA' DEL PRECETTO ALLA COGESTIONE E SUA ESTRANEITA' ALLA MATERIA DELLA CONVERSIONE AUTOMATICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 46 Cost., promuovendo la collaborazione dei lavoratori, favorisce le forme di imprenditorialita' associative ed essendo diretto a consentire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (cogestione), concerne l'ipotesi inversa a quella considerata nell'istituto della conversione automatica in affitto dei contratti associativi. E come la legge puo' autorizzare la cogestione, cosi' puo' vietare un determinato tipo associativo, quando ritenga che esso non sia utile all'interesse generale richiedente una conduzione unitaria dell'impresa, incontrando al riguardo il solo limite del rispetto dell'art. 41 Cost. relativo al potere di iniziativa economica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 46 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata assumendo che l'istituto della conversione automatica contrasterebbe con il dettato costituzionale che, promuovendo la collaborazione dei lavoratori, favorisce le forme di imprenditorialita' associativa).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CON- TRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - LIMITAZIONI AL POTERE DI INIZIATIVA PRIVATA PER RAGIONI DI UTILITA' SOCIALE - NON POSSONO INCIDERE SULLA NATURA E LA CAUSA DEL CONTRATTO VOLUTO DALLE PARTI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSITENZA - IMPRESE MEZZADRILI DI FATTO - NELLA GRANDE MAGGIORANZA DEI CASI UNICO IMPRENDITORE E' IL MEZZADRO - ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA REALTA' DI FATTO - DESTINATARI DELLA TUTELA COSTITUZIONALE EX ART. 41 COST. - IMPRENDITORE AGRICOLO ASSENTEISTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Le limitazioni al potere di iniziativa economica privata, consentite al legislatore dall'art. 41 Cost. per ragioni di utilita' sociale (che, in materia di proprieta' fondiaria, sono definite nell'art. 44 Cost., avente per obiettivo il conseguimento del razionale sfruttamento dei suoli e l'instaurazione di equi rapporti sociali) non possono spingersi sino al punto di mutare, in aperto contrasto con la libera volonta' delle parti, la natura e la causa del contratto. Non appare peraltro irrazionale, in linea di principio, che il legislatore con la norma impugnata abbia voluto impedire non solo la nascita, ma anche la prosecuzione del rapporto di mezzadria o colonia, nella ricorrenza del presupposto dell'utilita' sociale. Tale divieto di prosecuzione non ha soppresso l'iniziativa economica privata e non ne ha ridotto indebitamente il contenuto, avendo il legislatore inteso adeguare la disciplina normativa a una situazione in cui, nella normalita' dei casi, la collaborazione imprenditoriale fra concedente e mezzadro era solo apparente, mentre in realta' l'impresa era gestita solo dal secondo, essendosi il concedente trasformato in un puro percettore di reddito. La conversione forzosa e' stata introdotta, come emerge dai lavori preparatori, sul rilievo che nella grande maggioranza dei casi, nelle imprese mezzadrili di fatto l'unico imprenditore e' il mezzadro stante il totale disinteresse del concedente, al quale non spetta tutela costituzionale ex art. 41 Cost. solo per avere destinato un capitale a fini produttivi, mantenendo una posizione assenteistica, poiche' la norma costituzionale tutela l'imprenditore cioe' chi, con riguardo alla situazione in esame, si adoperi efficacemente per la coltivazione del fondo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 41 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata assumendo che la disposizione impugnata avrebbe soppresso l'iniziativa economica privata o comunque ne avrebbe ridotto il contenuto al di la' dei limiti costituzionalmente consentiti).
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CON- TRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - ILLEGITTIMITA' DI UNA INDISCRIMINATA CONVERSIONE FORZOSA - IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE (LEGGE 9 MAGGIO 1975 N. 153, ART. 12) E CONCEDENTI CHE OSSERVANO I DOVERI INERENTI ALLA CONDIREZIONE DI IMPRESA - OMESSA PREVISIONE DEL CONSENSO DEL CONCEDENTE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 41 E 44 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Non puo' ritenersi rispondente all'imprescindibile requisito della utilita' sociale, voluto dall'art. 41 Cost. ed esplicato per la proprieta' fondiaria dall'art. 44 Cost., una conversione in affitto dei contratti associativi in corso indiscriminatamente disposta anche per i casi in cui il concedente abbia adempiuto i suoi oneri e in cui, quindi, funzionando normalmente il rapporto, risulta senza dubbio ingiustificata la trasformazione forzosa disposta dal legislatore. Il fine di stabilire equi rapporti sociali, prescritto dall'art. 44 Cost., impone al legislatore ordinario di intervenire per un superiore fine di giustizia, ossia per stabilire un equilibrio sostanziale fra le diverse categorie interessate a rimuovere cosi' gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei coltivatori all'organizzazione economica del Paese: equilibrio che chiaramente rimane escluso in presenza di una normativa che privilegia smisuratamente e senza alcun valido fondamento razionale una parte a danno dell'altra. Deve ritenersi pertanto non consentita detta conversione forzosa nei confronti del concedente che osserva in maniera adeguata i doveri inerenti alla condirezione dell'impresa mezzadrile, altrimenti la normativa verrebbe a privilegiare smisuratamente, e senza alcun valido fondamento razionale, una parte a danno dell'altra. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 41 e 44 Cost. - l'art. 25 della L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 L. 9 maggio 1975 n. 153, o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel comma primo dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il consenso del concedente stesso.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - ISTITUTO DELLA CONVERSIONE - QUESTIONI GIA' ACCOLTE O DICHIARATE NON FONDATE (SENT. 138/1984) - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43 e 44 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25, 26, 30 e 31, L. 3 maggio 1982 n. 203, concernenti l'istituto della conversione, in quanto su tale questione e' gia' intervenuta questa Corte che, con sentenza n. 138 del 1984: a) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25 (nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente che sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 L. 9 maggio 1975 n. 153 o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel comma primo dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro abbia luogo senza il consenso del concedente stesso) e dell'art. 30 della stessa legge, nonche', in applicazione dell'art. 27 della L. n. 87 del 1953, anche dell'art. 34, comma primo, lett. b della stessa legge (nella parte in cui non comprende anche il caso di non avvenuta conversione per mancata adesione del concedente che sia imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nell'art. 25, comma primo, della legge stessa); b) con la stessa sentenza ha dichiarato non fondata, per il resto, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 25, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 46 Cost.; e, poiche' non sono stati addotti nuovi argomenti ne' sussistono motivi che possano indurre a discostarsi dalla predetta decisione, ne consegue la manifesta infondatezza degli analoghi profili dedotti dal giudice a quo. - cfr. S. n. 138/1984.
Riguarda ancheart. 30 Contratti agrariart. 31 Contratti agrariart. 26 Contratti agrari
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - CONVERSIONE IN AFFITTO - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni gia' decise - in relazione agli artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 46 Cost. - con sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale, oltre che parziale dell'art. 25, anche dell'art. 30 della legge denunziata, rimanendo assorbita da detta pronuncia la ulteriore censura concernente l'art. 4 Cost.. - S. n. 138/1984.
Riguarda ancheart. 30 Contratti agrariart. 28 Contratti agrariart. 29 Contratti agrariart. 31 Contratti agrariart. 26 Contratti agrari