Ordinanza n. 347/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge della Regione Calabria del 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del
limite di età per il collocamento a riposo), promosso con ordinanza
emessa il 28 giugno 1991 dal
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sul ricorso
proposto da Spadea Peppino contro la Commissione di Controllo sugli
atti della Regione Calabria, iscritta al n. 68 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
- Catanzaro, nel procedimento amministrativo tra Spadea Peppino e la
Commissione di Controllo sugli atti della Regione Calabria, con
ordinanza del 28 giugno 1991 (R.O. n. 68 del 1992) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge regionale Calabria n. 29 del 4 maggio 1990, nella parte in cui
limita ai soli dipendenti inquadrati nella massima qualifica
dirigenziale, assunti in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbiano
compiuto il 65° anno di età senza aver raggiunto i 40 anni di
servizio, la possibilità di essere trattenuti in servizio, a
domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio, e
comunque non oltre il 70° anno di età, escludendo da tale beneficio
il restante personale dirigenziale regionale non inquadrato nella
massima qualifica;
che, a parere del remittente sarebbero violati gli artt. 3, 38,
secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, per la
irrazionale discriminazione che si produrrebbe all'interno della
medesima categoria di personale dirigenziale in relazione alla
qualifica di inquadramento rivestita in un certo tempo; per la
riduzione del trattamento pensionistico e la ingiustificata minore
effettività di garanzia del diritto sociale alla pensione; per il
danno cagionato all'amministrazione siccome privata della esperienza
e della qualificazione professionale di alcuni dipendenti a livello
dirigenziale;
Considerato che nella fattispecie trovano applicazione i principi
più volte affermati da questa Corte (sentt. nn. 440 del 1991, 490
del 1991, ord. 193 del 1992) secondo cui la previsione del
prolungamento o meno dell'età del collocamento a riposo dei pubblici
dipendenti è affidata alla discrezionalità del legislatore sia esso
nazionale o regionale, che prende in esame esigenze di varia natura,
tra cui lo stesso interesse della amministrazione pubblica ove opera
il dipendente;
che la regola generale è quella del collocamento a riposo al
65° anno di età, salvo deroghe per ragioni varie apprezzate dal
legislatore;
che a metro della legittimità costituzionale della norma
generale non può essere assunta una norma derogatoria;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria
n. 29 del 4 maggio 1990 (Elevazione del limite di età per il
collocamento a riposo), in riferimento agli artt. 3, 38, secondo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione sollevata dal Tribunale
amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro, con la
ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte