Ordinanza n. 347/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 443Codice di procedura penale
- art. 438Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
16 ottobre 2001 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento
penale a carico di A. G. ed altri, iscritta al n. 955 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 ottobre 2001 la Corte di
appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e
112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 443, comma 3, del codice di procedura penale, in forza del
quale il pubblico ministero non può proporre appello contro le
sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, salvo
si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato;
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere
investito dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso una
sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato: appello
riguardante - oltre ai capi di assoluzione - anche quelli di
condanna, rispetto ai quali l'appellante aveva contestato la misura
della pena inflitta, eccependo in pari tempo l'illegittimità
costituzionale della limitazione alle proprie facoltà di
impugnazione sancita dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen;
che, ad avviso del rimettente, la non appellabilità da parte
del pubblico ministero delle sentenze di condanna emesse a seguito di
giudizio abbreviato risultava in effetti giustificabile allorché
alla parte pubblica era attribuito il potere di permettere o meno lo
svolgimento del processo con il rito speciale, in quanto la
preclusione dell'impugnazione veniva sostanzialmente a dipendere dal
suo consenso;
che la situazione sarebbe, peraltro, radicalmente mutata a
seguito dell'entrata in vigore, da un lato, della legge 16 dicembre
1999, n. 479, che, modificando l'art. 438 cod. proc. pen., ha
eliminato il presupposto del consenso del pubblico ministero ai fini
dell'accesso al giudizio abbreviato; e, dall'altro, della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che, novellando l'art. 111
Cost., ha solennemente sancito il principio per cui "ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità";
che, a fronte di tale mutamento del quadro normativo, la
disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.,
in quanto determinerebbe una disparità di trattamento fra l'imputato
che chiede il giudizio abbreviato - facendo così "decadere"
automaticamente il pubblico ministero dalla facoltà di appellare la
sentenza di condanna - e l'imputato nel giudizio ordinario: posto,
infatti, che la determinazione della pena è frutto di valutazione
ampiamente discrezionale, non sempre censurabile con ricorso per
cassazione, l'esclusione dell'appello del pubblico ministero potrebbe
consentire in pratica all'imputato, nel primo caso, "di beneficiare
di pene non adeguate";
che siffatta disparità di trattamento non potrebbe essere
d'altro canto giustificata da finalità premiali, volte ad
incentivare il ricorso al rito alternativo, essendo tale obiettivo
già assicurato dalla prevista riduzione della pena di un terzo e non
potendo il "premio" consistere, comunque, "nel diritto di ottenere
pene non adeguate ed erroneamente determinate";
che sarebbe violato, altresì, l'art. 111 Cost., nel testo
novellato dalla citata legge costituzionale n. 2 del 1999, in quanto
il principio del contraddittorio in condizioni di parità non
potrebbe non riguardare anche il potere di impugnazione;
che risulterebbe compromesso, da ultimo, l'art. 112 Cost.,
giacché il pubblico ministero verrebbe ingiustificatamente privato
del potere-dovere, connesso all'esercizio obbligatorio dell'azione
penale, di ottenere la condanna dell'imputato ad una pena
proporzionata al fatto concreto, allorché ritenga inadeguata quella
inflitta dal giudice di prime cure;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che questa Corte ha già scrutinato, con esito
positivo, la compatibilità della disposizione impugnata con il
principio enunciato dall'attuale secondo comma dell'art. 111 della
Costituzione, inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999,
n. 2 (cfr. ordinanza n. 421 del 2001);
che, al riguardo, questa Corte ha chiarito come la citata
norma costituzionale - nel conferire veste autonoma ad un principio,
quale quello di parità delle parti, pacificamente già insito nel
pregresso sistema dei valori costituzionali - non abbia inciso sulla
validità dell'affermazione, cui si è costantemente ispirata la
giurisprudenza della Corte stessa, in forza della quale "il principio
di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente
l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli
dell'imputato", potendo una disparità di trattamento risultare
giustificata, "nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare
posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione
allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta
amministrazione della giustizia";
che per quanto attiene, in particolare, al limite all'appello
della parte pubblica oggetto di censura, esso continua a trovare
giustificazione - come per il passato - nell'obiettivo primario della
rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado
con il rito abbreviato: rito che - sia pure, oggi, per scelta
esclusiva dell'imputato - implica una decisione fondata, in primis
sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la
limitazione denunciata, fuori delle garanzie del contraddittorio;
che siffatta ratio vale evidentemente a giustificare anche la
disparità di trattamento tra l'imputato giudicato con rito
abbreviato e l'imputato giudicato con rito ordinario, escludendo la
violazione dell'art. 3 Cost. denunciata dall'odierno rimettente;
che per quel che concerne, infine, la supposta compromissione
dell'art. 112 Cost., questa Corte ha ribadito - anche con specifico
riferimento alla previsione normativa sottoposta a scrutinio - che il
potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce
estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio
dell'azione penale (cfr. la citata ordinanza n. 421 del 2001);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112
della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:347 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte