Ordinanza n. 348/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 694/1984
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
d.l. 20 ottobre 1984, n. 694 (Misure urgenti in materia di trasmissioni
televisive), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 25 ottobre 1984 dal
Tribunale di Roma sulle richieste di riesame di provvedimenti di
sequestro emessi nei confronti di Mola Aldo ed altro e di Previti
Umberto ed altro, iscritte ai nn. 34 e 35 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis
dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, nei giudizi di impugnazione avverso provvedimenti
pretorili di sequestro dei mezzi e strumenti tecnici utilizzati per la
trasmissione di programmi televisivi di emittenti aderenti,
rispettivamente, al circuito nazionale "Italia 1" e al circuito
nazionale "Canale 5", il Tribunale di Roma ha sollevato d'ufficio, con
le ordinanze indicate in epigrafe, questione di legittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 21 e 41 Cost., dell'art. 1
del d.l. 20 ottobre 1984, n. 694, in quanto consente l'adozione di
sistemi di trasmissione via etere in ambito nazionale o extralocale;
che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'inammissibilità
della questione sollevata, e, in subordine, della sua infondatezza.
Considerato che i giudizi vanno riuniti essendo identica la
questione prospettata;
che la questione di legittimità costituzionale sollevata è
manifestamente inammissibile, in quanto il d.l. n. 694 del 1984 è
decaduto, non essendo stato convertito in legge nel termine
espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione
(cfr. sent. 307 del 1983; da ultimo ordd. 183, 184 e 218 del 1985),
mentre non giova a conservarlo in vita il successivo d.l. 807/1984
(conv. in l. 10/1985), che ne ha parzialmente riprodotto il contenuto
(cfr. ord. 129/1985).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 ottobre 1984, n.
694 (Misure urgenti in materia di trasmissioni televisive), sollevata,
in riferimento agli artt. 21 e 41 Cost., dal Tribunale di Roma con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte