Ordinanza n. 348/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18d.P.R. 488/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo
comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di
calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1983
dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 861 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321
dell'anno 1984;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 10
novembre 1983 (R.O. n. 861/84) nel procedimento promosso da De Felici
Angelo contro l'I.N.P.S., instaurato per ottenere la pensione di
invalidità negatagli nel presupposto di insussistenza del requisito
contributivo, ha sollevato, in riferimento all'art. 38 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma,
del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 nella parte in cui esclude la
corresponsione, da parte dell'I.N.P.S., delle prestazioni
assicurative a favore degli esercenti attività commerciali che non
abbiano soddisfatto il requisito contributivo non per fatto proprio
ma a causa dei ritardi o delle omissioni verificatisi nella procedura
diretta alla formazione degli elenchi nominativi e nelle conseguenti
attività amministrative dirette alla esazione ed all'accreditamento
dei contributi;
che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha eccepito la
irrilevanza della questione in quanto l'omesso versamento dei
contributi era imputabile solo ed esclusivamente allo stesso
assicurato; nel merito la sua infondatezza in quanto, in base alla
legge n. 1397 del 1980, il pagamento anche tardivo dei contributi
sana ab initio la posizione contributiva carente e l'assicurato può
percepire la prestazione con la normale decorrenza di legge;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
sostenuto l'infondatezza della questione in quanto il preteso ritardo
o la disfunzione del procedimento può essere ovviata solo con un
intervento legislativo;
Considerato che, effettivamente, nella specie, il ritardo del
versamento dei contributi è addebitabile al ricorrente, onde il
conseguente ritardo nel loro accreditamento non è addebitabile
all'Istituto previdenziale;
che, comunque, non è pregiudicato il diritto del ricorrente
alle prestazioni assicurative previdenziali, onde la questione è
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, terzo comma, d.P.R. 27 aprile 1968, n.
488, sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost., dalla Corte di
cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte