Ordinanza n. 348/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 429/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n.
516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria), promossi con n. 18 ordinanze
emesse il 20 novembre 1990 dalla Commssione tributaria di primo grado
di Prato iscritte rispettivamente ai nn. 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 e 277 del
registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che, con diciotto ordinanze di identico contenuto emanate
tutte in data 20 novembre 1990, la Commissione tributaria di primo
grado di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria), nella parte in cui non consente di sospendere il
processo tributario se per lo stesso fatto viene iniziata l'azione
penale;
che la questione si è posta nell'ambito di processi tributari
aventi ad oggetto l'esistenza di bolle alterate, sequestrate e
rimaste a disposizione dell'autorità giudiziaria penale, e perciò
indisponibili per il giudice tributario;
Considerato che la stessa questione è già stata dichiarata da
questa Corte infondata con sentenza n. 349 del 1987 e manifestamente
infondata con ordinanze nn. 432 e 988 del 1988, nn. 94, 223 e 384 del
1989;
che a sostegno della impugnazione non sono stati proposti motivi
nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati;
che l'art. 12 impugnato contiene una espressa deroga all'art. 3
del codice di procedura penale del 1930, il quale disponeva
testualmente: "Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del
reato influisce sulla decisione della controversia civile, il
giudizio civile è sospeso";
che il codice di procedura penale del 1988, già in vigore al
momento della emanazione delle ordinanze, non contiene una norma
corrispondente, dato che esso è ispirato non più al principio della
unità della giurisdizione ma al cosiddetto favor separationis;
che invero, in attuazione della direttiva n. 22 della legge di
delega, gli artt. 651, 652 e 654 del codice di procedura penale
limitano molto l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile;
che coerentemente è stata eliminata del tutto la sospensione
per la cosiddetta pregiudiziale penale;
che l'art. 258 del codice di procedura penale consente peraltro
all'autorità giudiziaria di far estrarre copia degli atti e dei
documenti sequestrati, restituendo gli originali, ovvero, quando il
sequestro è mantenuto, di autorizzare il rilascio gratuito di copia
autentica degli atti;
che la legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per
il processo civile) adatta il disposto dell'art. 295 del codice di
procedura civile alla nuova disciplina, sopprimendo il richiamo
all'art. 3 del codice di procedura penale;
che l'evoluzione legislativa offre dunque motivi ulteriori a
conforto della già richiamata giurisprudenza di questa Corte.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma, della Costituzione della Commissione tributaria di primo grado
di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte