Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Valutazione delle dichiarazioni già rese dalla parte offesa, non costituita parte civile, come testimone nel processo penale - Ammissibilità - Libera valutazione - Valore di prove precostituite e atipiche - Condizioni.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.
Cass. civ. n. 1608/2026Sez. 3Rv. 677573-01
Riguarda ancheart. 2729 Codice civileart. 310 Codice di procedura civileart. 115 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civileart. 652 Codice di procedura penaleart. 246 Codice di procedura civilee altri 1
Precedenti: 672550-01, 674632-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Responsabilità sanitaria - Azione civile risarcitoria promossa nei confronti della struttura - Pendenza del processo penale nei confronti dell’imputato - Sospensione del giudizio civile - Esclusione - Ragioni. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.
Il giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti della sola struttura sanitaria non può essere sospeso in ragione della pendenza del processo penale a carico del medico, non rientrandosi né nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (non essendo stata proposta l'azione civile contro l'imputato) né in quella ex art. 295 c.p.c., in difetto del presupposto dell'identità delle parti (nella specie neppure parzialmente coincidenti, essendo stato promosso il giudizio civile esclusivamente nei confronti dell'azienda ospedaliera e della sua compagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabili civili in sede penale).
Cass. civ. n. 33249/2025Sez. 3Rv. 677177-02
Riguarda ancheart. 295 Codice di procedura civileart. 75 Codice di procedura penaleart. 654 Codice di procedura penaleart. 1218 Codice civile
Precedenti: 661669-01, 672924-01, 653898-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Condanna generica al risarcimento emessa in sede penale - Incompiutezza della prova sul quantum - Ammissibilità - Conseguenze in tema di estensione del giudicato penale - Fattispecie.
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il credito azionato in sede civile, ritenendo che il giudicato penale, recante condanna generica al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile per la liquidazione, accertasse in favore del debitore un credito risarcitorio di importo superiore, così da consentire la compensazione per le somme corrispondenti). 35 <!-- pag. 36 -->
Cass. civ. n. 28378/2025Sez. 1Rv. 676862-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 1241 Codice civileart. 1243 Codice civileart. 539 Codice di procedura penale
Precedenti: 669626-01
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Prove assunte in processo penale - Sentenze penali prive di efficacia ex art. 651 e 652 c.p.p. - Prove documentali atipiche - Ammissibilità - Poteri delle parti - Poteri del giudice civile.
Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).
Cass. civ. n. 9957/2025Sez. 3Rv. 674632-01
Riguarda ancheart. 116 Codice di procedura civileart. 184 Codice di procedura civileart. 652 Codice di procedura penale
Precedenti: 667489-02, 656811-03, 667202-02
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Giudicato penale di condanna - "Reato di danno" - Effetti sul giudizio civile - Danno-conseguenza - Accertamento ulteriore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno- evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, affermando che il giudicato penale di condanna per il reato previsto dall'art. 224, comma 2 l.fall. si estende non solo alla violazione dei doveri contestata all'amministratore, ossia la distribuzione di utili fittizi, ma anche all'accertamento che tale condotta ha determinato il dissesto della società o, comunque, il suo aggravamento).
Cass. civ. n. 9082/2025Sez. 1Rv. 674266-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civile
Precedenti: 657804-01, 611796-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).