Ordinanza n. 348/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2033Codice civile
- art. 52legge 88/1989
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 21legge 12/1973
citata
- art. 13legge 412/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge
9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro), e dell'art. 2033 del codice civile,
in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974
(Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12,
concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del
trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e
rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 14
ottobre 1991 dal Pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente
tra Arduin Giuseppe ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 84 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Arduin Giuseppe e
dell'E.N.A.S.A.R.C.O., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Rovigo nel procedimento civile tra
Arduin Giuseppe e l'E.N.A.S.A.R.C.O., diretto a far dichiarare la
irripetibilità di alcune somme da lui indebitamente percepite dal
1984 al 1988 a titolo di integrazione della pensione al trattamento
minimo, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1991 (R.O. n. 84 del
1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
A) dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione in quanto, nel prevedere la
irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito in assenza di
dolo per gli assicurati presso l'I.N.P.S., non ha disposto in modo
analogo per gli assicurati presso l'E.N.A.S.A.R.C.O., creando così
una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che godono di
trattamenti pensionistici anche integrativi erogati dall'I.N.P.S. e
coloro che godono degli stessi trattamenti corrisposti
dall'E.N.A.S.A.R.C.O.;
B) dell'art. 2033 del codice civile in relazione all'art. 21
del decreto ministeriale 20 febbraio 1974, per violazione degli artt.
3 e 38 della Costituzione, in quanto al pensionato non viene
assicurata la destinazione delle somme percepite al soddisfacimento
dei bisogni alimentari propri e della sua famiglia, tanto più che,
come nel caso, debbono essere restituite somme ingenti;
che nel giudizio si sono costituiti: a) il ricorrente che,
concludendo per l'accoglimento, ha svolto argomentazioni analoghe a
quelle del giudice remittente; b) l'E.N.A.S.A.R.C.O. che ha concluso
per la inammissibilità della questione in quanto si tratta di scelte
discrezionali del legislatore, o quanto meno per la infondatezza, per
la peculiare natura dei trattamenti previdenziali erogati dall'Ente;
che è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato,
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha
concluso anche essa per l'inammissibilità o l'infondatezza della
questione;
Considerato, per quanto riguarda la questione sub A), che l'art.
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sopravvenuta nelle more, ha
interpretato autenticamente l'art. 52, secondo comma, della legge 9
marzo 1989, n. 88, e che, quindi, gli atti vanno restituiti al
giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione
alla stregua della nuova legge, a parte l'applicabilità o meno della
detta disposizione alla fattispecie specificamente regolata dall'art.
6 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 638 del 1983, non oggetto di impugnazione;
che, per la questione sub B) trovano applicazione i principi
affermati nella sent. n. 266 del 1991, in quanto la fattispecie ha
una disciplina peculiare, costituita dalla norma da ultimo citata;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2033 del codice civile in
relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974
(Regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12,
concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per
gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del
trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e
rappresentanti di commercio), in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Rovigo con l'ordinanza in
epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Rovigo per quanto
riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52
della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte