Ordinanza n. 348/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 30-bisCodice di procedura civile
- art. 11Codice di procedura penale
- art. 28Codice di procedura civile
- art. 38Codice di procedura civile
- art. 9legge 420/1998
- art. 9Legge fallimentare
- art. 22legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 (Foro
stabilito per accordo delle parti), 30-bis (Foro per le cause in cui
sono parti magistrati), primo comma, e 38 (Incompetenza) del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza in data 22 maggio 2001
dal Tribunale di Napoli, iscritta al n. 799 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª
serie speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22 maggio
2001, resa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo per prestazioni professionali emesso in favore di un
avvocato svolgente funzioni di giudice di pace nello stesso
circondario del giudice adito, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 28 (Foro stabilito per
accordo delle parti), 30-bis (Foro per le cause in cui sono parti
magistrati), primo comma, e 38 (Incompetenza) del codice di procedura
civile, "nella parte in cui non contemplano come inderogabile la
competenza territoriale stabilita dall'art. 30-bis primo comma, cod.
proc. civ. e, conseguentemente, non prevedono il potere del giudice
di rilevarne d'ufficio il difetto";
che l'art. 30-bis primo comma, cod. proc. civ., introdotto
dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, prevede che le cause
in cui sono comunque parti magistrati, le quali secondo le norme del
capo I dello stesso codice sarebbero attribuite alla competenza di un
ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui
il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del
giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo
del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11
del codice di procedura penale, cioè quello determinato, in
relazione ad ogni distretto, dalla tabella A di cui all'annesso della
legge n. 420 del 1998, allegata alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271;
che, ad avviso del giudice a quo la competenza territoriale
prevista da questa disposizione non rientra tra i casi contemplati
dall'art. 28 cod. proc. civ., mancando una previsione espressa in
questo senso, e deve, quindi, considerarsi liberamente derogabile
dalle parti: con la conseguenza che vi è l'onere per il convenuto,
ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., di eccepire, a pena di
decadenza, l'incompetenza del giudice adito nella comparsa di
risposta, ed il giudice non può rilevarla di ufficio;
che la mancata previsione della inderogabilità di tale
competenza e del potere del giudice di rilevarne d'ufficio il difetto
si porrebbe in contrasto:
(a) con l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionalità
di una normativa che, da un lato, opera, attraverso una deroga
generalizzata dei fori previsti dal codice di procedura, una
presunzione di inaffidabilità del giudice adito nel caso in cui una
parte sia un magistrato che presta servizio nel medesimo distretto di
corte di appello, ma, dall'altro, lascia la rilevabilità di tale
incompetenza, posta a presidio di un interesse generale e di un
diritto fondamentale, alle parti e non anche al giudice;
(b) con l'art. 24 della Costituzione, per la violazione del
diritto di difesa della parte convenuta, tenuto conto che la stessa,
ove non sia a conoscenza che l'attore è un magistrato in servizio
presso uffici del distretto e ove tale circostanza non emerga dagli
atti, può non essere in grado di eccepire tempestivamente nella
comparsa di risposta l'incompetenza territoriale;
(c) con l'art. 25 della Costituzione, per l'ulteriore
conseguente lesione del principio del giudice naturale precostituito
per legge;
(d) con l'art. 101 della Costituzione, per l'ingiustificata
disparità di trattamento tra processo penale ove tale incompetenza
può essere rilevata dal giudice e giudizio civile, a fronte
dell'unitarietà della giurisdizione e degli interessi generali e dei
diritti fondamentali tutelati;
(e) con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, ai
cui sensi ogni processo deve svolgersi innanzi ad un giudice terzo ed
imparziale;
che, ai fini della rilevanza della questione, il giudice a
quo osserva che nel caso al suo esame l'ingiunto non ha provveduto ad
eccepire nell'atto di opposizione l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 30-bis cod. proc. civ; che in
questa disposizione il termine "magistrati" è utilizzato dal
legislatore senza operare alcuna distinzione, sicché l'ampia
formulazione fa ritenere la norma applicabile anche ai "magistrati
onorari"; e che dalla pronunzia della Corte costituzionale dipende la
possibilità di rilevare o meno d'ufficio l'incompetenza territoriale
del Tribunale adito e di indicare, ai sensi degli artt. 11 cod. proc.
pen. e l disp. att. cod. proc. pen., il Tribunale di Roma quale
giudice competente a conoscere della domanda proposta dal ricorrente
in via monitoria e dell'intera causa.
Considerato, in punto di rilevanza della questione, in rapporto
alla qualità di magistrato onorario del convenuto opposto nel
giudizio a quo che il remittente sostiene, con motivazione non
implausibile, l'applicabilità dell'art. 30-bis anche ai magistrati
onorari, e fra questi ai giudici di pace, onde la questione è sotto
questo profilo ammissibile;
che il remittente dà per scontato il presupposto
interpretativo secondo cui la speciale competenza territoriale,
stabilita dall'art. 30-bis cod. proc. civ., non rientrando fra i casi
di competenza territoriale inderogabile contemplati dall'art. 28 del
codice, sarebbe liberamente derogabile dalle parti;
che, peraltro, una recentissima pronuncia della Corte di
cassazione (sez. lav., 16 maggio 2002, n. 7119), successiva
all'ordinanza di rimessione, seguendo un indirizzo già sostenuto in
dottrina, ha ritenuto l'inderogabilità ad opera delle parti anche
della speciale competenza territoriale derogatoria prevista
dall'art. 30-bis cod. proc. civ., sia in quanto essa è
"compiutamente e specificamente determinata dalla legge", sia perché
essa si configura come una competenza idonea a derogare a qualsiasi
altro foro pur altrimenti previsto come inderogabile dal codice
processuale;
che, del resto, non mancano altre ipotesi - come quella della
competenza a dichiarare il fallimento (art. 9 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267), o quella del giudice davanti a cui si propone
l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni
amministrative (art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689) - nelle
quali, nonostante l'apparente rigidità della formula dell'art. 28
cod. proc. civ., che sembrerebbe escludere l'inderogabilità della
competenza territoriale fuori dei casi espressamente ivi indicati e
degli altri in cui la legge espressamente statuisca in tal senso,
giurisprudenza e dottrina sono giunte a ritenere, pur non senza
contrasti, la inderogabilità ad opera delle parti della competenza
territoriale, deducendola dalla specifica ratio del relativo criterio
stabilito dalla legge in vista di interessi generali;
che, pertanto, la motivazione dell'ordinanza di rimessione,
che si ferma alla mera constatazione dell'assenza di una statuizione
legislativa di inderogabilità, appare sotto questo profilo carente,
spettando al giudice a quo il compito di esaminare la praticabilità
di una diversa interpretazione, tale da superare i prospettati dubbi
di legittimità costituzionale (cfr., da ultimo, ordinanza n. 315 del
2002);
che, per queste ragioni, la questione si palesa
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 28 (Foro stabilito per
accordo delle parti), 30-bis (Foro per le cause in cui sono parti
magistrati), primo comma, e 38 (Incompetenza) del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 111
della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte