Art. 28 c.p.c.
Foro stabilito per accordo delle parti
La competenza per territorio puo' essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilita' sia disposta espressamente dalla legge.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva