Ordinanza n. 35/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/02/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 123, secondo comma, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), promossi con tre ordinanze emesse il 6 aprile 1972 dal pretore di Sant'Angelo dei Lombardi nei procedimenti civili vertenti tra Venezia Filomena, Imbriano Maria Felicia e Cassano Rocco contro l'Ente nazionale per l’energia elettrica ed il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, iscritte ai nn. 96, 97 e 98 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 133 del 23 maggio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il pretore di Sant'Angelo dei Lombardi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma secondo, del Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Considerato che, con sentenza n. 46 del 1973, questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della predetta disposizione, nella parte in cui statuisce l'aggiunta del soprappiù del quinto alla indennità per servitù di elettrodotto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 123, comma secondo, del r.d. ll dicembre 1933,
n. 1775 (Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici)
sollevata dalle ordinanze in epigrafe, e già decisa con sentenza n. 46
del 1973, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della
norma impugnata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
Francesco Paolo Bonifacio - Giuseppe Verzì - Giovanni Battista Benedetti - Luigi Oggioni - Angelo De Marco - Ercole Rocchetti - Enzo Capalozza - Vincenzo Michele Trimarchi - Vezio Crisafulli - Nicola Reale - Paolo Rossi - Leonetto
Amadei - Giulio Gionfrida - Edoardo Volterra - Guido Astuti.
Arduino Salustri - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte